Cassazione Penale, Sentenza n. 8802/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale relativo alla decisione sull'istanza di esecuzione domiciliare della pena ai sensi dell'art. 1 legge n. 199/2010 avanzata da Angela Melilli (domiciliata a Gaeta). Il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha sollevato il conflitto contro quello di Frosinone per chiarire quale ufficio fosse competente a decidere sulla misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza di Frosinone, in base al domicilio della condannata (Gaeta). Il Collegio ha ritenuto prevalente l'interpretazione secondo cui, in mancanza di una deroga espressa nella legge n.199/2010, si applica il principio generale di cui all'art. 677, comma 2, c.p.p., secondo cui la competenza per i non detenuti appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio. Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi a Frosinone con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26/11/2010, n. 199, art. 1
La Corte ha ritenuto che la legge n.199/2010 non contenga una deroga espressa alla regola generale della competenza territoriale prevista dall'art. 677, comma 2, c.p.p.; pertanto non è sufficiente il richiamo ai casi di cui all'art. 656 c.p.p. per escludere l'applicazione della norma sulla competenza per domicilio/residenza.
codice di procedura penale, art. 656, commi 1, 5 e 6
L'art. 656 disciplina i casi in cui va eseguita la pena; il Collegio ha ritenuto che il richiamo ai 'casi di cui all'art. 656, comma 1' contenuto nella legge 199/2010 non imponga una deroga automatica alla regola di competenza territoriale dell'art. 677, comma 2. Il comma 5 (che regola il PM che agisce in tali ipotesi) non è stato considerato idoneo a stabilire competenza territoriale diversa senza una chiara norma derogatoria.
codice di procedura penale, art. 677, comma 2
se la legge non dispone diversamente
La Corte ha applicato questo principio generale: quando l'interessato non è detenuto la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio, salvo deroga espressa. In mancanza di una deroga nella legge 199/2010, tale norma è stata ritenuta prevalente per stabilire la competenza.
codice di procedura penale, art. 28
Richiamato in relazione alla situazione di stasi processuale determinata dal rifiuto dei magistrati di sorveglianza di conoscere il procedimento; la norma disciplina la risoluzione di tale stasi mediante il conflitto di attribuzioni tra uffici giudiziari.
codice di procedura penale, art. 32, comma 2
Norma richiamata con riferimento agli obblighi di comunicazione a carico dell'ufficio cui vengono trasmessi gli atti dopo la decisione sul conflitto; la Corte ha disposto l'invio degli atti a Frosinone con le comunicazioni previste da questa disposizione.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero (Sostituto Procuratore generale) che si è espressa per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone; la norma indica la facoltà di presentare osservazioni o requisitorie nei conflitti ex art. 23 comma 8 del d.l. 137/2020.
Massime di principio
- Quando il richiedente non è detenuto, per le istanze di esecuzione domiciliare ai sensi della legge n.199/2010 si applica, in mancanza di una deroga espressa, la regola generale dell'art. 677, comma 2, c.p.p.: competenza al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio.
- Il semplice richiamo legislativo ai 'casi di cui all'art. 656 c.p.p.' non costituisce di per sé una deroga alla competenza territoriale stabilita dall'art. 677, comma 2; occorre una norma chiara e univoca per far prevalere la competenza collegata alla Procura che ha disposto la sospensione esecutiva.
- In presenza di rifiuto o contrasto tra uffici di sorveglianza che genera stasi, il conflitto di competenza è ammissibile e va risolto dalla Corte competente, che può trasferire gli atti all'ufficio territorialmente competente.
- Prima di presentare o valutare istanze di esecuzione domiciliare, è necessario verificare con attenzione il domicilio/residenza del richiedente e la presenza di eventuali disposizioni legislative derogatorie; in mancanza di queste ultime, seguire l'orientamento che privilegia la competenza del magistrato del luogo di domicilio/residenza.
- Se la Procura o un magistrato ritiene diversa la competenza, è opportuno motivare chiaramente la norma che si ritiene derogatoria e, in caso di contrasto operativo, considerare la tempestiva sollevazione del conflitto per evitare la stasi procedimentale.
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