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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36973/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a forniture di beni e servizi da soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. black list), in assenza dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917/1986, e contestando inoltre, ai fini IVA, che le operazioni fossero inesistenti e non inerenti. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso della società; la regionale aveva confermato, ritenendo provata l'effettività delle operazioni, la sussistenza delle ragioni economiche e la congruità dei costi rispetto al mercato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 11, d.P.R. n. 917/1986, per avere il giudice regionale ritenuto regolari le operazioni e sussistenti i requisiti di deducibilità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla ripresa IVA, per non avere la CTR valorizzato alcune circostanze dedotte dall'ufficio circa l'inesistenza delle operazioni e la mancata collaborazione documentale della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la sentenza regionale indicava le operazioni contestate, escludeva la fittizietà delle stesse e spiegava le ragioni economiche e la congruità dei costi; ha ritenuto infondato anche il profilo sostanziale sulla disciplina delle operazioni black list, osservando che il giudice d'appello aveva esaminato in modo completo i presupposti normativi della deducibilità; ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di elementi istruttori. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della contribuente intimata.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    comma 11; richiamati anche i commi 10 e 11 ratione temporis vigenti

    La deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti di Paesi black list presuppone il rispetto dei requisiti normativi vigenti all'epoca; la Corte verifica solo se la CTR abbia correttamente applicato tali presupposti, rilevando che ha motivato in ordine alla effettività delle operazioni, alle ragioni economiche e alla congruità dei costi.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la motivazione non è apparente se consente il controllo del ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il livello del "minimo costituzionale" e consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento all'art. 110, comma 11, d.P.R. n. 917/1986.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha riformulato il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone il perimetro.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 301

    È richiamata come intervento normativo che aveva in parte modificato la disciplina delle operazioni con Paesi black list.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142, lett. a

    È richiamata come norma che ha definitivamente abrogato la disciplina allora vigente sulle operazioni con Paesi black list.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente, anche se sintetica o per relationem, se dà conto delle questioni decise e delle ragioni dell'adesione o del rigetto delle censure di appello.
  • In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla sentenza; non è deducibile la mera omessa o insufficiente valutazione di prove o di elementi istruttori.
  • Nei giudizi tributari relativi a costi black list, il giudice di merito deve verificare l'effettività delle operazioni, le ragioni economiche dell'operazione e la coerenza dei costi con il mercato; se questi profili sono esaminati e motivati, non ricorre il vizio di motivazione apparente.
  • La censura di legittimità non può essere costruita sulla sola contestazione della mancata valorizzazione di una specifica risultanza probatoria, se il fatto storico controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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