Cassazione Penale, Sentenza n. 41526/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna (Corte d'appello di Salerno 04/10/2024, irrevocabile 19/10/2024, e Corte d'appello di Napoli 07/06/2024, irrevocabile 08/07/2024) per reati omogenei (truffe) commessi l'08/04/2022 e il 09/04/2022 in località costiere vicine (Maiori e Piano di Sorrento). Il GIP ha rigettato l'istanza ritenendo che, pur omogenee, le condotte fossero state poste in essere in luoghi diversi e in concorso con diversi soggetti, configurando un modus vivendi e non un unico disegno criminoso. Il ricorrente aveva invece evidenziato la brevità del lasso temporale (un giorno), la prossimità geografica, l'analogia del modus operandi e la necessità di almeno minima organizzazione, elementi a sostegno della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: il provvedimento del GIP è stato considerato essenzialmente assertivo e privo di adeguato esame degli indici rilevanti (in particolare la contiguità temporale espressamente dedotta dalla difesa). La Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Salerno, disponendo che il nuovo giudice dell'esecuzione (in diversa persona fisica) rivaluti l'istanza alla luce dei criteri giurisprudenziali indicati (unitarietà del contesto, brevità temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti).
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente nell'ambito dell'impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione; segnalata come parte delle censure sulla valutazione dell'istanza di continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui è stata riferita l'istanza di riconoscimento della continuazione tra pronunce definitive davanti al giudice dell'esecuzione; disciplina la procedura per tali istanze
art. 81 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione al concorso e alla continuazione di reati: la Corte la prende in considerazione nella valutazione dei criteri che consentono il riconoscimento di un disegno criminoso unitario e della relativa disciplina sanzionatoria
artt. 110, 640, 494, 61 n.7 cod. pen.
Articoli sostanziali richiamati nelle sentenze di merito (reati per cui il ricorrente è stato condannato): la Cassazione prende atto dell'omogeneità delle fattispecie (truffe e concorso) tra le pronunce censurate e valuta la loro rilevanza nel contesto della continuazione
Massime di principio
- La continuazione può essere riconosciuta anche se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, quando sussistono indizi significativi di un disegno criminoso unitario: brevità del lasso temporale, vicinanza spaziale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e partecipazione costante degli stessi soggetti
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare concretamente il rigetto dell'istanza di continuazione: semplici affermazioni apodittiche non sono sufficienti e la mancata considerazione delle deduzioni difensive rilevanti costituisce motivo di annullamento
- La diversità geografica o la presenza di diversi coautori sono fattori da valutare ma non sono di per sé decisivi: devono essere bilanciati con gli altri elementi indicativi di unità di disegno criminoso
- Per aumentare le probabilità di riconoscimento della continuazione è utile documentare e sottolineare elementi oggettivi di collegamento (tempistica, similitudini operative, target analoghi, tracce comunicative o organizzative)
- Se la Corte di cassazione riscontra carenze motivazionali nel provvedimento impugnato, annulla e rimette la valutazione a un diverso giudice dell'esecuzione perché venga svolto un esame pieno e motivato degli indici rilevanti
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