Sentenza n. 2979/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - Del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 13.11.2025. - Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e della mancata opposizione dell'amministrazione, ritenendo conseguentemente venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito del giudizio. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio/immatricolazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione degli esteri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, notificato il 13 novembre 2025, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, riservandosi di riproporlo nei termini di legge; l'amministrazione resistente non si è opposta.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non è opposta dalla parte resistente, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità conseguente alla rinuncia al ricorso e alla mancata opposizione della parte resistente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione dell'esito del giudizio.
Come è indicizzato
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