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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 1802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Agente della riscossione - Facoltà di difesa tramite legali esterni - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi favorevole all'agente della riscossione è stata accolta. Gli artt. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992 non vietano al concessionario di ricorrere ad avvocati esterni. La facoltà dell'agente di difendersi direttamente costituisce una possibilità ulteriore rispetto a quella, ordinaria, di avvalersi di un difensore abilitato. Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992, in relazione alla possibilità per l'agente della riscossione di conferire la difesa a legali esterni. Si discuteva se la facoltà dell'agente di difendersi direttamente nel processo tributario escludesse la possibilità di farsi assistere da un difensore abilitato.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. 546/1992

    Disciplina la capacità processuale e i limiti della rappresentanza nel processo tributario; non introduce un divieto per l'agente della riscossione di farsi rappresentare da avvocati esterni.

  • Art. 12 del d.lgs. 546/1992

    Prevede l'assistenza tecnica obbligatoria per le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione. Per questi ultimi la possibilità di difendersi direttamente non esclude quella di avvalersi di un difensore abilitato.

  • Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992

    Conferma la facoltà dell'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente, qualificandola come facoltà aggiuntiva e non alternativa rispetto al ricorso a un difensore esterno.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce a un ente o a un agente pubblico la facoltà di difendersi direttamente, tale previsione non deve essere interpretata automaticamente come un divieto di nominare un avvocato esterno, salvo che il divieto risulti espressamente dalla legge.
  • Nel processo tributario, gli agenti della riscossione beneficiano di una disciplina speciale: possono stare in giudizio personalmente, ma possono anche affidare la difesa a un professionista abilitato.
  • La facoltà di autodifesa e quella di ricorrere alla difesa tecnica sono cumulabili e non necessariamente alternative.
  • Per stabilire se un ente pubblico possa utilizzare legali esterni occorre verificare il testo della disciplina applicabile, distinguendo tra una facoltà espressa di difesa diretta e un eventuale divieto espresso o incompatibilità normativa.

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