Sentenza del 21/03/2018 n. 1802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Agente della riscossione - Facoltà di difesa tramite legali esterni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi favorevole all'agente della riscossione è stata accolta. Gli artt. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992 non vietano al concessionario di ricorrere ad avvocati esterni. La facoltà dell'agente di difendersi direttamente costituisce una possibilità ulteriore rispetto a quella, ordinaria, di avvalersi di un difensore abilitato. Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992, in relazione alla possibilità per l'agente della riscossione di conferire la difesa a legali esterni. Si discuteva se la facoltà dell'agente di difendersi direttamente nel processo tributario escludesse la possibilità di farsi assistere da un difensore abilitato.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la capacità processuale e i limiti della rappresentanza nel processo tributario; non introduce un divieto per l'agente della riscossione di farsi rappresentare da avvocati esterni.
Art. 12 del d.lgs. 546/1992
Prevede l'assistenza tecnica obbligatoria per le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione. Per questi ultimi la possibilità di difendersi direttamente non esclude quella di avvalersi di un difensore abilitato.
Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992
Conferma la facoltà dell'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente, qualificandola come facoltà aggiuntiva e non alternativa rispetto al ricorso a un difensore esterno.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce a un ente o a un agente pubblico la facoltà di difendersi direttamente, tale previsione non deve essere interpretata automaticamente come un divieto di nominare un avvocato esterno, salvo che il divieto risulti espressamente dalla legge.
- Nel processo tributario, gli agenti della riscossione beneficiano di una disciplina speciale: possono stare in giudizio personalmente, ma possono anche affidare la difesa a un professionista abilitato.
- La facoltà di autodifesa e quella di ricorrere alla difesa tecnica sono cumulabili e non necessariamente alternative.
- Per stabilire se un ente pubblico possa utilizzare legali esterni occorre verificare il testo della disciplina applicabile, distinguendo tra una facoltà espressa di difesa diretta e un eventuale divieto espresso o incompatibilità normativa.
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