Sentenza n. 5718/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2919/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2919/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione di buono elettronico Carta del docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo che fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita la sentenza n. 2919/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Napoli. Nel ricorso la decisione era stata erroneamente attribuita al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma la sentenza del Tribunale di Napoli era allegata. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’indicazione errata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere fosse un errore materiale riconoscibile alla luce della sentenza allegata e che non determinasse nullità per incertezza dell’oggetto, anche in assenza di eccezioni dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, cui spetterà provvedere entro gli ulteriori sessanta giorni indicati in motivazione. Ha inoltre condannato il Ministero, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, a una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità per il ritardo, che decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio del Ministero cui affidare l’incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.
Massime di principio
- L’erronea indicazione nel ricorso dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza da eseguire non determina nullità per incertezza dell’oggetto quando l’errore è riconoscibile e la decisione corretta è allegata, in modo da rendere identificabile la domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme di denaro, il giudice può, su richiesta di parte, imporre una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di persistente inerzia.
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