Cassazione Penale, Sentenza n. 14931/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, in qualità di amministratori di fatto della Mediapress s.r.l. (fallita), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: distrazione di sei autoveicoli, una rotativa e un ramo d'azienda (ceduto a prezzo irrisorio a società riconducibile a Massimo Guariglia) e sottrazione/occultamento dei libri contabili per il 1997-1998. Le censure di Gaetano contestano il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio in seguito alla dichiarazione di prescrizione di un capo; le censure di Massimo articolano cinque motivi: (1) inosservanza di norma processuale per presunta incompletezza del dispositivo di primo grado (mancata statuizione su Mario Guariglia); (2) vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni del curatore e mancata prova della gestione di fatto; (3) erronea qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. fall.; (4) omessa valutazione, ai fini dell'art. 62-bis c.p., della proposta di patteggiamento; (5) vizio motivazionale nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima la motivazione dell'appello circa il diniego delle attenuanti generiche (comportamento non collaborativo, capacità a delinquere, 'scientifico svuotamento' della società e ingente danno patrimoniale). Ha escluso profili di illegittimità per la presunta incompletezza del dispositivo di primo grado, affermando l'autonomia delle statuizioni per ciascun capo e imputato e che l'eventuale omissione non impedisce azioni civili o il regresso tra condebitori. Ha confermato la valutazione dei fatti che attesta la gestione di fatto di Massimo sulla base di molteplici concreti elementi (richiesta fatture false, trattative di vendita, pagamento buste paga, ordini sul luogo di lavoro, cessioni a società riconducibili a lui). L'aggravante di cui all'art. 219 L. fall. è stata ritenuta integrata alla luce dello svuotamento societario e della conseguente assenza di attivo. La mancata considerazione del patteggiamento non vale, di per sé, come prova di collaboratività ai fini dell'art. 62-bis c.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
L'aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' è stata ritenuta integrata quando lo svuotamento della società ha comportato, in concreto, la sostanziale assenza di attivo e quindi un danno complessivamente rilevante per i creditori
art. 62-bis, codice penale
La mera proposta di patteggiamento o l'assenza di condotta ostativa non equivale automaticamente al riconoscimento, ai fini attenuanti, di un atteggiamento collaborativo: la valutazione della collaborazione deve essere compiuta concretamente dal giudice e non può essere sostituita da un'automatica valorizzazione della proposta di patteggiamento
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi (es. mancata collaborazione, capacità a delinquere, ingente danno); non è necessario riferire ogni singolo elemento favorevole evocato dalla difesa
- La sentenza che tratta più capi mantiene per ciascun capo autonomia giuridica: la mancanza di una statuizione su un coimputato non invalida automaticamente le decisioni relative agli altri imputati
- La prova della qualità di 'amministratore di fatto' si basa su elementi fattuali concreti e molteplici comportamenti gestori (interventi nelle trattative, ordini, gestione paghe, operazioni di cessione a società riconducibili) e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione
- L'aggravante di danno patrimoniale rilevante (art. 219 L. fall.) può risultare implicita in vicende di 'svuotamento' societario che determinano l'assenza di attivo e quindi un pregiudizio grave per i creditori
- La valutazione della pena quando venga dichiarata la prescrizione di uno dei reati nel vincolo di continuazione può essere integrata in appello purché non comporti un peggioramento della posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius riguarda la parte dispositiva non la motivazione)
- La mera proposta di patteggiamento non costituisce di per sé elemento sufficiente per riconoscere benefici mitigatori o collaborativi: occorre valutare concretamente il comportamento processuale e la collaborazione effettiva
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