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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 310/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1574/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 310/2025 del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente, per gli anni scolastici indicati nel giudizio lavoristico, l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non aveva eseguito tale obbligo, avendo provveduto soltanto al pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il titolo esecutivo posto in ottemperanza comprendeva anche la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare gli strumenti contabili previsti per fronteggiare l'incapienza dei fondi ordinari, incluso il pagamento in conto sospeso quando ne ricorrano i presupposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente e ridotte in considerazione della natura seriale della controversia e dell'elevata standardizzazione dell'attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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