Cassazione Penale, Sentenza n. 28724/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 5/3/2024 che aveva disposto la sospensione del procedimento (messa alla prova) ex art. 168-bis c.p.p., contestando in particolare la modifica del programma predisposto dall'U.E.P.E. e l'aumento dell'importo risarcitorio da versare all'Agenzia delle Entrate da € 10.000,00 a € 126.346,26 senza il consenso dell'imputato; denunciata violazione dell'art. 464-quater c.p.p., vizio di motivazione e mancata considerazione delle condizioni economiche del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo per violazione di legge e mancato rispetto del contraddittorio: ha ritenuto illegittima la modifica del programma (aumento dell'importo risarcitorio) in assenza del consenso dell'imputato, come richiesto dall'art. 464-quater comma 4 c.p.p. Ha escluso che la modifica potesse essere giustificata dall'art. 464-quinquies comma 3 (che opera durante la prova) e ha osservato che l'aumento stravolgeva il programma predisposto dall'U.E.P.E. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino, che dovrà verificare se sussiste il consenso dell'imputato alle prescrizioni e alle eventuali integrazioni del programma
Norme richiamate
art. 464-quater cod. proc. pen.
Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato
La modifica o integrazione del programma di trattamento da parte del giudice richiede il consenso dell'imputato; in mancanza il provvedimento è illegittimo, specialmente se la modifica comporta oneri significativamente maggiori rispetto al programma originario
art. 168-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte richiama che l'accesso all'istituto è fondato sul consenso e che le condizioni imposte devono rispettare il programma concordato
art. 464-bis cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione di informazioni utili al giudice (comma 5) per la formulazione o integrazione del programma; tali informazioni non sostituiscono il requisito del consenso per modifiche rilevanti
art. 464-quinquies cod. proc. pen.
La norma (comma 3) consente interventi nel corso della prova, ma non può giustificare modifiche preesecutive adottate prima della sospensione che stravolgano il programma originario senza consenso
Massime di principio
- La modifica del programma di trattamento che grava sull'imputato richiede il suo consenso espresso: qualsiasi aumento significativo di obblighi o somme senza consenso è illegittimo
- Le integrazioni basate su informazioni acquisite dall'U.E.P.E. o dal giudice non sostituiscono il necessario contraddittorio e il consenso dell'imputato quando le modifiche incidono sui contenuti qualificanti del programma
- Le norme che autorizzano interventi durante la prova (es. art. 464-quinquies) non possono essere usate retroattivamente per legittimare modifiche adottate prima della sospensione del procedimento
- Quando viene fissato un importo a titolo risarcitorio il giudice dovrebbe motivare i parametri adottati e considerare le condizioni economiche dell'imputato; assenza di adeguata motivazione può portare all'annullamento
- In caso di modifica illegittima del programma la Corte può annullare l'ordinanza e rinviare al giudice di merito per verificare il consenso e rideterminare, se del caso, le condizioni della messa alla prova
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