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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 26421 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La cartella riguardava l'indebita compensazione di un credito d'imposta per attività di ricerca scientifica, pari a 1.537 euro, non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005. La contribuente sosteneva che l'omissione fosse un errore meramente formale, sanato mediante dichiarazione integrativa presentata il 23 settembre 2008, e deduceva inoltre l'insufficiente motivazione della cartella, l'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato e la violazione degli obblighi informativi dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la legittimità della pretesa tributaria. Ha stabilito che l'indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il beneficio è concesso era prevista a pena di decadenza; l'omessa indicazione comportava quindi la perdita del credito, non sanabile con una successiva dichiarazione integrativa, anche se presentata entro i termini ordinari di accertamento. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis, senza necessità di un previo avviso di accertamento, poiché l'Ufficio si era limitato a verificare i dati dichiarati e la relativa incongruenza. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    È legittimo utilizzare il controllo automatizzato e iscrivere direttamente a ruolo la maggiore imposta quando la pretesa deriva dalla verifica dei dati indicati dal contribuente e da incongruenze rilevabili senza valutazioni istruttorie o accertamenti di fatto complessi.

  • L. n. 449/1997, art. 5

    Prevede il credito d'imposta per determinate attività di ricerca scientifica e demanda alla normativa attuativa la disciplina delle modalità di concessione, controllo e fruizione.

  • D.M. n. 275/1998, art. 6, comma 1

    Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso

    L'indicazione del credito nella dichiarazione del periodo corretto è un adempimento essenziale e la sua omissione determina la decadenza dal beneficio.

  • D.M. n. 275/1998, art. 6, commi 2 e 3

    Il credito può essere utilizzato in compensazione, non è autonomamente rimborsabile ed è riportabile negli esercizi successivi; proprio perché opera esclusivamente come credito da compensare, deve essere tempestivamente indicato nella dichiarazione prevista dalla norma.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La possibilità generale di correggere la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa non consente di superare decadenze specificamente previste dalla disciplina del singolo beneficio.

  • L. n. 212/2000, art. 6

    Gli obblighi di informazione e collaborazione dell'Amministrazione non eliminano una decadenza sostanziale prevista dalla legge né impongono, in ogni caso, la sostituzione del controllo automatizzato con un avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Richiamato insieme all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 quale disciplina del controllo automatizzato in materia IVA, secondo il principio per cui le incongruenze derivanti dai dati dichiarati possono essere recuperate senza previo accertamento.

Massime di principio

  • Quando una norma subordina espressamente un credito d'imposta all'indicazione nella dichiarazione relativa a uno specifico periodo, tale indicazione è un adempimento sostanziale e non una mera formalità.
  • La dichiarazione integrativa può correggere errori dichiarativi, ma non può normalmente sanare la decadenza da un beneficio fiscale quando il termine o l'adempimento sono previsti a pena di decadenza dalla disciplina speciale.
  • Il controllo automatizzato è sufficiente quando l'Amministrazione rileva l'irregolarità direttamente dai dati dichiarati, senza dover effettuare valutazioni giuridiche o accertamenti di fatto ulteriori.
  • Prima di utilizzare un credito d'imposta è necessario verificare sia i requisiti sostanziali sia gli obblighi formali, i termini e il quadro specifico della dichiarazione in cui il credito deve essere indicato.
  • Gli obblighi di collaborazione e informazione dell'Amministrazione non trasformano automaticamente un'omissione dichiarativa decadenziale in un errore sanabile.

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