Sentenza n. 502/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 437/2023 resa dal Tribunale di Ivrea, in data 10/11/2023, RG n 238/2023, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per BARBIERI ROBERTA dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; b) per CANNISTRARO CHIARA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, c) per CIOLINO ROSALBA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00; d) per CRESCENZO ALESSIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; e) per DE LUCA LIDIA MARIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; f) per FERRARA GIUSEPPINA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, g) per GRUTTADAURIA MARTINA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, h) per LIBRICI ERICA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, i) per MALAGRINÒ DAMIANA CRISTINA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, j) per PERRI PAOLA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, k) per SCANNELLA ELENA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00, l) per SORCE ROSSANA dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; m) per TRUPO ANTONELLA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00, n) per VIZZINI FABIOLA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento, successivamente venuto meno, all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 437/2023 relativa all'accredito del beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 437/2023, mediante l'accredito sulla Carta elettronica del docente di un beneficio di 500 euro annui per ciascuna docente, riferito agli anni scolastici indicati nel ricorso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In vista della camera di consiglio, le ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto disposto dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa la pretesa sostanziale fatta valere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione da parte dell'amministrazione del titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa sostanziale del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
- Anche quando l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione se essa ha dato esecuzione al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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