Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003 concessa dal Comune di Saronno e ARPA Lombardia per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito in Saronno in -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo di ARPA, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all’impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; ove occorra e per quanto di ragione, della Delibera n. 26 del 29 settembre 2022 del Comune di Saronno e dei relativi allegati, ivi incluse le tavole di individuazione delle aree per l’installazione di impianti per le telecomunicazioni - piano di localizzazione, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica all''adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino.

Giustizia amministrativa202302174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale alla realizzazione di un impianto di supporto per telecomunicazioni e atti connessi, inclusa la delibera comunale sul piano di localizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Saronno per la realizzazione di un palo alto circa 40 metri destinato a sostenere antenne di telefonia mobile, chiedendone l’annullamento e la rimozione dell’impianto. Sono stati dedotti, tra gli altri: la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 per mancata pubblicizzazione dell’istanza e mancata convocazione della conferenza di servizi; la violazione della fascia di rispetto stradale; la violazione della normativa regionale per la mancata previa presentazione del piano di localizzazione; l’illegittimità della delibera comunale che ha approvato il piano di localizzazione, per mancata considerazione di siti sensibili situati nel Comune confinante e per errata classificazione dell’area; la violazione dell’art. 32 Cost. e del principio di precauzione per i possibili rischi sanitari derivanti dalle future emissioni elettromagnetiche; l’irragionevolezza delle prescrizioni paesaggistiche relative alla mitigazione della recinzione. Il motivo ritenuto decisivo ha riguardato la collocazione dell’impianto a distanza inferiore alla fascia di rispetto stradale applicabile a una strada urbana di tipo F situata fuori dal centro abitato. Le parti resistenti hanno sostenuto che si applicasse la disciplina meno rigorosa prevista per le zone edificabili o trasformabili direttamente, qualificando l’area come “Area di salvaguardia ambientale” e zona agricola soggetta all’art. 59 della legge regionale n. 12 del 2005.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’autorizzazione impugnata. Ha ritenuto fondato il terzo motivo, rilevando che la strada è urbana di tipo F, fuori dal centro abitato, e che l’impianto è collocato a distanza inferiore a dieci metri dalla strada, in violazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992, che stabilisce una fascia di rispetto di venti metri, ridotta a dieci per le strade vicinali. Le stazioni radio base, pur essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, restano soggette alle distanze stradali, poiché la fascia tutela la sicurezza della circolazione e non costituisce un vincolo urbanistico. L’art. 231, comma 3, del Codice della strada non deroga al divieto di collocazione degli impianti nella fascia, ma riguarda le procedure autorizzative e gli oneri connessi all’occupazione delle strade. Non è stata ritenuta applicabile neppure la disciplina meno rigorosa prevista dall’art. 26, comma 3, poiché una zona agricola non è una “zona edificabile” o trasformabile ai fini della norma, salva la limitata edificabilità agricola prevista dalla legislazione regionale. Gli altri motivi esaminati sono stati respinti: non occorreva convocare la conferenza di servizi né acquisire il parere ENAC, in assenza di vincolo aeroportuale; il piano di localizzazione regionale ha funzione programmatica e non costituisce documentazione necessaria a corredo dell’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003; le censure contro la delibera comunale n. 26 del 2022 sono state dichiarate prive di interesse, perché l’autorizzazione riguardava una struttura di supporto, non antenne di potenza superiore ai limiti previsti dal piano; il motivo sanitario è stato respinto, perché la struttura non produce emissioni e il Comune non può svolgere autonome valutazioni sanitarie, dovendo verificare il rispetto dei limiti statali solo in occasione dell’autorizzazione delle antenne, con l’ausilio di ARPA. Il primo motivo sulla pubblicizzazione dell’istanza e il sesto sulla mitigazione paesaggistica sono stati ritenuti assorbiti, rispettivamente perché la nuova formulazione dell’art. 44 non collega più alla mancata pubblicizzazione l’illegittimità dell’autorizzazione e perché la ricollocazione dell’impianto imporrà nuove valutazioni paesaggistiche. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 495/1992

    Per le strade urbane di tipo F fuori dal centro abitato si applica la fascia di rispetto prevista dalla norma; le stazioni radio base vi sono assoggettate, in ragione delle esigenze di sicurezza della circolazione.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/1992

    La disciplina meno rigorosa per zone edificabili o trasformabili non si applica alle zone agricole, salvo che queste siano qualificabili come tali secondo la funzione urbanistica principale richiesta dalla disposizione.

  • art. 231, comma 3, d.lgs. n. 285/1992

    …si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni

    La deroga riguarda le procedure autorizzative e gli oneri connessi all’occupazione delle strade, ma non consente la collocazione degli impianti nelle fasce di rispetto stradale.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Il procedimento autorizzatorio per gli impianti di telecomunicazione è semplificato; devono essere presentati i documenti specificamente richiesti dalla norma e il piano di localizzazione regionale non è requisito documentale preclusivo.

  • art. 4, comma 11, l.r. n. 11/2003

    Il piano di localizzazione degli impianti ha funzione programmatica e di coordinamento, senza costituire documento necessariamente da allegare all’istanza né condizione impeditiva del rilascio dell’autorizzazione.

  • art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 36/2001

    La definizione dei limiti e dei criteri in materia di tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici compete allo Stato, non al Comune mediante autonome valutazioni.

  • d.P.C.M. 8 luglio 2003

    Stabilisce i limiti alle emissioni elettromagnetiche che devono essere verificati in sede di autorizzazione delle antenne.

  • art. 32 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti, ma il motivo è stato respinto perché l’autorizzazione riguardava soltanto una struttura di supporto priva di emissioni.

  • art. 59 l.r. n. 12/2005

    Le limitate facoltà edificatorie riconosciute ai soggetti esercenti attività agricola non trasformano la zona agricola in una zona edificabile ai fini dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base e le relative strutture di supporto, pur essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e potendo essere localizzate indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area, devono rispettare le fasce di rispetto stradale, poste a tutela della sicurezza della circolazione.
  • La deroga prevista dall’art. 231, comma 3, del Codice della strada a favore della disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarda le procedure autorizzative e gli oneri di occupazione delle strade, ma non elimina i limiti localizzativi derivanti dalle fasce di rispetto stradale.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina meno rigorosa prevista per le strade di tipo F fuori dal centro abitato, per “zone edificabili o trasformabili” devono intendersi quelle la cui funzione urbanistica principale è l’edificazione e che sono destinate, una volta trasformate, a essere inglobate nel centro abitato; tale qualificazione non ricorre per le zone agricole, anche quando siano previste limitate facoltà edificatorie per attività agricole.
  • Nel procedimento autorizzatorio semplificato per gli impianti di telecomunicazione, il piano comunale di localizzazione avente funzione programmatica e di coordinamento non costituisce, in assenza di una specifica previsione normativa, documento necessario da allegare all’istanza né requisito preclusivo del rilascio dell’autorizzazione.
  • La tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici e la fissazione dei relativi limiti appartengono alla competenza statale; il Comune non può compiere autonome valutazioni sanitarie, ma deve verificare il rispetto dei limiti statali in sede di autorizzazione delle antenne, con l’ausilio dell’ARPA.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi edilizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.