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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/823

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a esito di un riesame in previsione della scadenza, la persistenza di sovvenzioni compensabili a favore dei produttori turchi di trote e il rischio che, senza misure, tali sovvenzioni e il pregiudizio all’industria dell’Unione si ripetano. Sulla base di tale valutazione, la Commissione istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia. Il testo disciplina anche le aliquote individuali per alcune società turche e l’aliquota per tutte le altre società.

Istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, a seguito di un riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate, entro le specifiche di peso indicate, originarie della Turchia e classificate nei codici NC/TARIC elencati nel regolamento. Colpisce gli importatori del prodotto in esame; le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate, mentre tutte le altre imprese turche non nominate sono soggette all’aliquota residuale. È un regolamento di esecuzione della Commissione adottato nell’ambito del regime UE di difesa contro le sovvenzioni e si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Dazio compensativo definitivo sulle trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni già vigenti sulle trote turche. La Commissione ritiene che, nel periodo di riesame, le sovvenzioni compensabili siano ancora presenti, che il pregiudizio all’industria dell’Unione permanga e che, in assenza di misure, vi sia un rischio concreto di persistenza della sovvenzione e del danno.

Contesto procedurale

La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare dell’articolo 18 sul riesame in previsione della scadenza. Il procedimento è stato avviato su domanda della Danish Aquaculture Organisation per conto di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione; sono seguite consultazioni con il governo della Turchia, apertura del riesame, campionamento di produttori dell’Unione e di esportatori turchi, risposte ai questionari, controlli incrociati a distanza a causa della pandemia di COVID-19 e successive divulgazioni dei fatti e delle considerazioni principali.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame è la trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), viva o in talune forme fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate, entro specifici limiti di peso, originaria della Turchia e classificata nei codici NC/TARIC indicati nel dispositivo. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla Turchia e quello prodotto e venduto nell’Unione dall’industria unionale sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Sovvenzioni esaminate

La Commissione analizza diversi regimi turchi di sostegno all’acquacoltura e settori connessi. Tra questi figurano: sostegno alla produzione di trote sotto 1 kg; sostegno alla produzione di trote tra 1 kg e 1,2 kg; sostegno all’allevamento in avannotterie protette dalle malattie; sostegno alla produzione a sistema chiuso; piscicoltura in stagni di terra; pagamenti per servizi di editoria e consulenza agricola; sostegno alla rottamazione delle navi da pesca; rimborso dell’imposta sul consumo sul carburante delle navi da pesca; sostegno agli investimenti nel settore dell’acquacoltura; assicurazione tutelata per l’acquacoltura; prestiti agevolati e crediti all’esportazione.

Qualificazione giuridica delle misure turche

Per i sussidi diretti alla produzione di trote sotto 1 kg, per il sostegno alle avannotterie protette e per la produzione a sistema chiuso, la Commissione ritiene integrati i presupposti dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, trattandosi di contributi finanziari pubblici che conferiscono un vantaggio. In più, tali regimi sono considerati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), perché limitati al settore dell’acquacoltura o, comunque, alla trota.

Il sostegno per la produzione di trote tra 1 kg e 1,2 kg non è invece considerato rilevante per il prodotto interessato, poiché in realtà destinato a trote oltre il limite di 1,2 kg e quindi fuori dalla definizione del prodotto in esame. Analogamente, il sostegno ai servizi di consulenza agricola non è considerato compensabile nel riesame attuale perché, a differenza dell’inchiesta iniziale, è erogato direttamente alle imprese di consulenza e non ai produttori acquicoli.

Il sostegno alla rottamazione delle navi da pesca risulta cessato nel 2018. Il rimborso dell’imposta sul consumo per il carburante delle imbarcazioni non viene ritenuto idoneo a conferire un vantaggio ai produttori di trote. Il sostegno agli investimenti nell’acquacoltura è invece qualificato come sovvenzione sotto forma di rinuncia a entrate, specifica perché riservata a determinate regioni e a determinati settori, tra cui l’acquacoltura. L’assicurazione agevolata per l’acquacoltura è qualificata come sovvenzione diretta che riduce il costo assicurativo e conferisce un vantaggio pari alla differenza tra il premio di mercato e quello sovvenzionato.

Prestiti agevolati e crediti all’esportazione

La Commissione conferma che i prestiti agricoli agevolati concessi da cooperative di credito agricolo e da Ziraat Bankasi A.S., nonché i crediti all’esportazione e i crediti di risconto veicolati tramite Eximbank e la Banca centrale della Repubblica di Turchia, costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il vantaggio è calcolato come differenza tra gli interessi pagati e quelli che sarebbero stati dovuti a condizioni di mercato, usando come riferimento i tassi medi ponderati dei mutui commerciali sul mercato interno turco.

Importi delle sovvenzioni per i produttori esaminati

Per GMS, l’importo complessivo della sovvenzione durante il periodo di riesame è pari al 4,2 %, composto da 2,84 % di sostegno diretto, 0,72 % di prestiti agevolati e 0,70 % di incentivi agli investimenti. Per Özpekler, l’importo complessivo è pari al 3,2 %, composto da 2,38 % di sostegno diretto, 0,75 % di prestiti agevolati e 0,10 % di sostegno assicurativo. La Commissione rileva quindi la persistenza di sovvenzioni compensabili di entità non trascurabile.

PrezzI, importazioni e pregiudizio all’industria dell’Unione

Le importazioni turche restano rilevanti: nel PIR raggiungono circa 20 466 tonnellate EPI, con una quota di mercato del 13,9 %. I prezzi di importazione restano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione per tutto il periodo considerato; il margine medio ponderato di undercutting nel PIR è del 14,5 % con dazi compensativi inclusi. La Commissione esamina anche gli indicatori dell’industria unionale: produzione, capacità, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, prezzi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

Sebbene la quota di mercato dell’industria dell’Unione rimanga alta, la redditività resta negativa per quasi tutto il periodo in esame, con un lieve miglioramento solo nel 2018, e peggiora nuovamente nel PIR. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito seguono un andamento debole o negativo. La Commissione conclude pertanto che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, soprattutto sotto il profilo finanziario.

Nesso causale e rischio di persistenza del pregiudizio

La Commissione ritiene che il pregiudizio sia causato dalle importazioni sovvenzionate dalla Turchia, e non da altri fattori: le importazioni da paesi terzi diversi dalla Turchia restano limitate e a prezzi più alti. In chiave prospettica, la Commissione osserva che la Turchia dispone di una notevole capacità inutilizzata, che il mercato dell’Unione è particolarmente attrattivo per dimensioni, prezzi e prossimità geografica e che, in caso di scadenza delle misure, è probabile un ulteriore aumento di importazioni a prezzi depressi. Ne deriva il rischio di persistenza del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione afferma che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non individua elementi idonei a dimostrare un impatto rilevante sugli importatori o sugli utilizzatori indipendenti, i quali peraltro non hanno collaborato. Conclude quindi che non vi sono motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga del dazio.

Dazio definitivo e aliquote applicabili

L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della Turchia. Le aliquote individuali sono le seguenti:

  • 1,5 % per BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ;
  • 6,9 % per il gruppo di società associate al codice B964;
  • 6,7 % per Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi;
  • 8,0 % per Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ;
  • 7,6 % per le società elencate nell’allegato;
  • 9,5 % per tutte le altre società.

Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate nel regolamento; le imprese collegate non nominate ricadono nell’aliquota residuale. Il regolamento prevede anche la possibilità, in caso di cambio di denominazione sociale, di chiedere alla Commissione il mantenimento dell’aliquota individuale, purché il mutamento non alteri il diritto al trattamento tariffario.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli aspetti non disciplinati espressamente si applicano le normali disposizioni in materia di dazi doganali.

Disposizioni principali

Esito del riesame e mantenimento della misura

La Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, conclude che durante il periodo dell’inchiesta di riesame (1 gennaio 2019-31 dicembre 2019) i produttori esportatori turchi hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili e che, in caso di scadenza delle misure, sussiste il rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è la trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss), viva o talune forme di prodotto fresco, refrigerato, congelato e/o affumicato, nei limiti di peso specificati, originaria della Turchia e classificata nei codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00, con i corrispondenti codici TARIC. La Commissione conferma che il prodotto turco e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Sovvenzioni esaminate e loro specificità

Il riesame riguarda vari regimi turchi: sussidi diretti alla produzione di trote sotto 1 kg e tra 1 kg e 1,2 kg, sostegni per avannotterie protette, produzione a sistema chiuso, stagni di terra, consulenza agricola, rottamazione navi da pesca, rimborsi dell’imposta sul consumo sul carburante, incentivi agli investimenti nell’acquacoltura, assicurazione agevolata e prestiti agevolati. La Commissione qualifica come compensabili, tra gli altri, i sussidi diretti alla produzione di trote sotto 1 kg, il sostegno all’allevamento in avannotterie protette, il sostegno alla produzione in sistema chiuso, gli incentivi agli investimenti regionali e i finanziamenti agevolati; esclude invece alcuni regimi perché non conferiscono vantaggio al prodotto in esame o non risultano disponibili ai produttori esaminati.

Calcolo dei margini di sovvenzione

Per i due produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione determina un importo complessivo di sovvenzione del 4,2 % per GMS e del 3,2 % per Özpekler. Sono dettagliati i contributi dei singoli regimi: per GMS, 2,84 % di sostegno diretto, 0,72 % di prestiti agevolati e 0,70 % di sostegno agli investimenti; per Özpekler, 2,38 % di sostegno diretto, 0,75 % di prestiti agevolati e 0,10 % di premio assicurativo agevolato.

Pregiudizio e nesso causale

La Commissione constata che le importazioni turche restano ingenti e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con un undercutting medio ponderato del 14,5 % nel PIR e, nel ragionamento prospettico, un margine considerato pari al 19,8 %. Conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, soprattutto sul piano della redditività e degli indicatori finanziari, e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni sovvenzionate dalla Turchia.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non ravvisa elementi sufficienti per ritenere che importatori o utilizzatori indipendenti subiscano un impatto significativo. Ne conclude che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga delle misure.

Aliquote del dazio compensativo definitivo

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato. Le aliquote individuali sono: 1,5 % per BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ; 6,9 % per il gruppo di società elencate sotto il codice B964; 6,7 % per Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; 8,0 % per Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ; 7,6 % per le società indicate nell’allegato. L’aliquota per tutte le altre società è pari al 9,5 %.

Regole applicative e modifiche di denominazione

Le aliquote individuali si applicano solo alle società nominativamente indicate; le altre imprese, incluse quelle collegate, sono assoggettate all’aliquota per tutte le altre società. In caso di cambio di denominazione sociale, la società può chiedere alla Commissione l’applicazione dell’aliquota individuale, dimostrando che la modifica non incide sul diritto al trattamento tariffario originario.

Entrata in vigore e disciplina residuale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

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