Sentenza del 05/06/2023 n. 15746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica GdF l'Ufficio aveva notificato ad A. Tartufi Srl un avviso d'accertamento relativo al 2009 con recupero IVA di Euro 1.250 e sanzioni, sostenendo che la società avesse partecipato ad una 'frode carosello' acquistando tartufi tramite fatture emesse dalla fittizia Principe Srl mentre in realtà la merce sarebbe stata acquistata da cavatori privi di partita IVA, per eludere l'obbligo di autofatturazione previsto dalla L. n. 311/2004 (art. 1, comma 109). In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la CTP regionale accolse il ricorso ritenendo mancasse la prova della consapevolezza della frode da parte della società e la prova dell'approvvigionamento dai cavatori e dei pagamenti in nero. L'Agenzia impugnò in Cassazione lamentando errata applicazione delle norme probatorie e del DPR n. 633/1972 in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso la partecipazione e la colpa della società nella frode carosello. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito prove sufficienti, gravi, precise e concordanti dell'esistenza soggettiva della frode e della consapevolezza del contribuente, né della provenienza dei tartufi dai cavatori o dei pagamenti in nero; ha inoltre rimarcato che la valutazione dei indizi è prerogativa del giudice di merito e che qui la CTR aveva correttamente applicato i principi probatori. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.000 per competenze, Euro 200 per esborsi, più forfettario 15% e accessori). Sentenza depositata in cancelleria il 5 giugno 2023.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1
Norma sul momento di effettuazione dell'operazione e, nel contesto, regole IVA richiamate dall'Amministrazione per la ricostruzione dell'imponibile; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle norme IVA ma ha ritenuto insufficiente la prova della frode.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Norma relativa alla detrazione dell'IVA; nel caso l'Amministrazione contestava indebito esercizio del diritto alla detrazione, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la consapevolezza della frode da parte del cessionario.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109
Disciplina speciale che impone l'autofatturazione per l'acquisto di tartufi dai raccoglitori privi di partita IVA (cavatori) con obbligo di versamento dell'IVA senza diritto di detrazione; l'Amministrazione sosteneva che la frode mirasse a eludere tale regime, ma non ha provato che gli acquisti fossero effettivamente avvenuti dai cavatori.
Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729
Regole sulle prove e sulle presunzioni: l'onere della prova e i limiti di utilizzazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha richiamato questi principi per valutare correttamente il materiale indiziario e ha ritenuto che l'insieme degli indizi non fosse idoneo a provare la consapevolezza della frode.
Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116
Disposizioni in tema di produzione della prova e ammissione di documenti; richiamate per l'onere probatorio e per la natura delle prove utilizzate dall'Amministrazione.
Direttiva 2006/112/CE e giurisprudenza CGUE (es. causa C-281/20, Ferimet SL)
CGUE 11 novembre 2021, C-281/20 (Ferimet SL)
La giurisprudenza UE ha precisato che il diritto alla detrazione può essere negato se il cessionario ha indicato consapevolmente un fornitore fittizio in fattura nell'ambito del reverse charge; la Corte ha comunque osservato che tali principi sono rilevanti ma non bastano a ribaltare la valutazione di merito quando l'Amministrazione non prova la consapevolezza del contribuente.
Massime di principio
- Onere probatorio: quando si contesta un'operazione soggettivamente inesistente l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza del cessionario della partecipazione alla frode.
- Valutazione degli indizi: gli indizi devono essere esaminati in modo globale e sinergico; singoli elementi deboli non possono sostituire la necessaria convergenza che costituisce prova presuntiva sufficiente.
- Diligenza del cessionario: una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione, grava sul contribuente la prova di avere adottato la diligenza massima esigibile (due diligence commerciale e contabile) per non essere coinvolto nella frode; in assenza di prova di consapevolezza o di colpa, il contribuente prevale.
- Reverse charge e carenza di prova: la giurisprudenza UE è severa nel regime di inversione contabile ma non elimina l'onere dell'Amministrazione di provare la frode e la conoscenza del contribuente; l'indicazione di un fornitore fittizio può essere sanzionata solo se emerge la consapevolezza o la riconducibilità dell'evasione al cessionario.
- Prassi prudenziale per operatori: per ridurre il rischio di contestazioni, i cessionari devono documentare la regolarità del fornitore (verifiche partita IVA, referenze, contratti, modalità di pagamento tracciabili, documentazione di trasporto), conservare evidenze di rapporti commerciali duraturi e di regolari pagamenti, e adottare procedure interne di controllo fornitore.
- Difesa processuale: se contestati, occorre portare in giudizio elementi che smentiscano la consapevolezza (es. prove di pagamenti tracciati, ordini, corrispondenza, rapporti abituali con terzi affidabili) e contestare l'insufficienza e la non convergenza degli indizi prodotti dall'Amministrazione.
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