Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XII/2224 del 22.4.2024 (in BURL n. 17 del 26.4.2024), nella parte in cui approva l’allegato 3, recante il tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA; 2) dell’allegato 3 alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XII/2224 del 22.4.2024 (in BURL n. 17del 26.4.2024), 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente ed in particolare: 4) dell’ignoto atto, ove esistente, contenente la ricognizione effettuata dalla Direzione Generale Welfare con i singoli enti Erogatori Pubblici e Privati accreditati sulla durata degli slot delle singole prestazioni PNGLA, ricognizione menzionata nella delibera sub. 1. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA (S.N.R.) il 29/12/2025, per l’annullamento: 1) della deliberazione della G. Reg. della Lombardia del 29 settembre 2025 - n.XII/5057 (in BURL serie ordinaria n. 44 del 31.10.2025) recante “Ulteriori determinazioni del piano operativo regionale anno 2025 per il contenimento dei tempi di attesa approvato con d.g.r. n. XII/4556/2025” nella parte in cui approva l’allegato 3, contenente “Indicazioni operative sulla definizione delle agende-aggiornamento del Tempario Unico Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA”; 2) dell’allegato 3 alla delibera di G.Reg della Lombardia del 29 settembre 2025 – n. XII/5057 (in BURL serie ordinaria n. 44 del 31.10.2025); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; 4) dell’ignoto atto, ove esistente, contenente la ricognizione effettuata dalla Direzione Generale Welfare con i singoli enti Erogatori Pubblici e Privati accreditati sulla durata degli slot delle singole prestazioni PNGLA, ricognizione menzionata nella deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XII/2224 del 22.4.2024.

Giustizia amministrativa202401438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale n. XII/2224 del 22 aprile 2024, limitatamente all’allegato 3 sul Tempario Unico Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché deliberazione n. XII/5057 del 29 settembre 2025 e relativo allegato 3, impugnati con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il Tempario Unico Regionale sostenendo che la Regione fosse incompetente a stabilire i tempi di esecuzione e refertazione delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost., della legge n. 311/2004, del d.lgs. n. 502/1992, del PNGLA nazionale e regionale e delle disposizioni costituzionali sulla salute e sull’autonomia professionale. Hanno inoltre dedotto che il tempario incidesse sull’organizzazione del lavoro dei medici dipendenti del SSN, materia riservata alla contrattazione collettiva, in violazione del d.lgs. n. 165/2001, del CCNL dell’Area Sanità e dell’art. 97 Cost. Ulteriori censure hanno riguardato il contrasto con i tempi minimi indicati dalla SIRM, la violazione della legge n. 24/2017 e del d.m. 2 agosto 2017, nonché il difetto di istruttoria, di motivazione, l’erroneità dei presupposti, l’irrazionalità e l’illogicità dell’azione regionale. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno contestato anche l’aggiornamento del tempario del 2025, lamentando, tra l’altro, il richiamo a uno schema non ancora definitivo del PNGLA 2025-2027 e l’omessa inclusione di alcune prestazioni. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione del sindacato e la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo nel merito che gli atti si limitassero a organizzare le agende di prenotazione senza incidere né sull’autonomia clinica né sull’orario di lavoro dei sanitari.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione del sindacato, ritenendo che l’azione fosse diretta a tutelare un interesse omogeneo dell’intera categoria dei medici radiologi operanti in Lombardia e non interessi individuali tra loro confliggenti. Ha inoltre escluso la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione del 2025 aveva modificato solo alcune tempistiche e introdotto ulteriori prestazioni, senza sostituire integralmente la deliberazione del 2024. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il tempario: esso disciplina la conformazione e programmazione delle agende di prenotazione e costituisce uno strumento organizzativo di attuazione del PNGLA, senza stabilire la concreta durata clinica delle prestazioni. La durata effettiva resta rimessa alla valutazione professionale del medico, che può dedicare al singolo caso anche un tempo maggiore rispetto a quello indicato nel tempario. È stata esclusa anche l’incidenza sull’orario di lavoro e sulla contrattazione collettiva, poiché il tempario non modifica l’orario dei sanitari né impone prestazioni aggiuntive, ma organizza gli appuntamenti nell’orario invariato e nel rispetto dell’accordo collettivo applicabile. Il richiamo ai documenti SIRM non è stato ritenuto decisivo, non avendo il tempario carattere vincolante per il professionista. Il TAR ha inoltre reputato adeguata l’istruttoria basata sulla raccolta dei dati presso le strutture sanitarie, ritenendo non manifestamente illogica la scelta di utilizzare le tempistiche maggiormente impiegate dagli enti pubblici, risultate più elevate rispetto a quelle dei privati. Quanto alla deliberazione del 2025, il riferimento allo schema del PNGLA 2025-2027 è stato considerato legittimo quale elemento tecnico-programmatico e orientativo, non applicato automaticamente; la mancata inclusione di tutte le prestazioni dell’allegato H dello schema è stata ricondotta alla discrezionalità regionale e alla natura non definitiva dello schema. L’istanza istruttoria è stata respinta perché esplorativa e non necessaria, essendo sufficienti gli elementi acquisiti, tra cui la documentazione regionale prodotta in giudizio. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati quindi respinti; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, lettera m), Cost.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere l’incompetenza regionale, ma il giudice ha ritenuto che il tempario costituisse una misura organizzativa regionale, non incidente sui livelli essenziali o sul contenuto delle prestazioni.

  • art. 117, commi 3 e 4, Cost.

    La Regione ha richiamato la propria competenza in materia di organizzazione del servizio sanitario e tutela della salute; tale impostazione è stata ritenuta coerente con la natura organizzativa del tempario.

  • art. 1, comma 169, l. 311/2004

    Invocato dai ricorrenti nel quadro della contestazione della competenza regionale; il motivo è stato respinto.

  • art. 1, d.lgs. 502/1992

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’organizzazione del servizio sanitario; non è stato ritenuto violato.

  • art. 8, comma 6, l. 131/2003

    Indicato quale base dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di approvazione del PNGLA; il TAR ha escluso il contrasto del tempario con il Piano nazionale.

  • art. 1, commi 556 e 557, l. 208/2015

    Invocato dai ricorrenti in relazione al governo delle liste di attesa; non è stato ravvisato un contrasto con il tempario.

  • artt. 40 e seguenti d.lgs. 165/2001

    Le norme sulla contrattazione collettiva non risultano violate perché il tempario non modifica l’orario di lavoro né impone prestazioni aggiuntive.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti regionali, sia quanto alla finalità organizzativa sia quanto ai dati utilizzati per definire le tempistiche.

  • art. 5 l. 24/2017

    Il richiamo alle indicazioni SIRM non imponeva alla Regione di conformarsi a esse, anche perché il tempario non incide sull’autonomia clinica del medico.

  • art. 29, comma 3, Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale del 4 aprile 2024

    Il tempario è stato ritenuto compatibile con il criterio dell’accordo collettivo, poiché stabilisce parametri per la costruzione delle agende senza alterare l’orario di lavoro.

  • PNGLA 2019-2021

    Il Piano disciplina i tempi di attesa tra prescrizione ed erogazione della prestazione; il tempario è stato qualificato come strumento organizzativo di attuazione, non contrastante con il Piano.

  • schema PNGLA 2025-2027

    Il suo richiamo nella delibera regionale del 2025 è legittimo quale elemento orientativo e tecnico-programmatico, senza applicazione automatica o integrale.

Massime di principio

  • Un tempario regionale che stabilisce parametri temporali per la costruzione e programmazione delle agende di prenotazione è legittimo quando ha natura meramente organizzativa e non disciplina il contenuto clinico della prestazione né la sua durata concreta, che resta rimessa alla valutazione professionale del medico.
  • La fissazione di tempi di agenda per le prestazioni specialistiche non viola la contrattazione collettiva se non modifica l’orario di lavoro dei sanitari e non impone prestazioni aggiuntive, ma organizza gli appuntamenti entro l’orario già previsto e nel rispetto dell’accordo collettivo applicabile.
  • L’utilizzo di dati raccolti presso le strutture sanitarie per individuare le tempistiche di riferimento delle agende rientra nella discrezionalità amministrativa, purché la scelta sia motivata e non risulti manifestamente illogica o travisata; è legittimo utilizzare i tempi maggiormente impiegati da una categoria di strutture se tale scelta è coerente con gli obiettivi organizzativi perseguiti.
  • Indicazioni tecnico-scientifiche elaborate da una società professionale non vincolano l’amministrazione né impediscono l’adozione di parametri organizzativi per le agende quando questi non limitano l’autonomia del sanitario di determinare, per il caso concreto, il tempo necessario all’erogazione della prestazione.
  • Il richiamo a uno schema non ancora definitivo di un piano nazionale è legittimo quando lo schema è utilizzato come quadro tecnico-programmatico e orientativo, senza applicazione automatica o integrale delle sue previsioni; la mancata inclusione di tutte le prestazioni contemplate nello schema non determina, di per sé, contraddittorietà o illogicità.
  • Un’associazione sindacale è legittimata ad agire quando deduce la lesione di un interesse omogeneo dell’intera categoria rappresentata; la mera eventualità che alcuni iscritti possano avere posizioni fattuali non identiche non integra un conflitto di interessi processualmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.