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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39739/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore di fatto della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Le censure riguardano in particolare: (1) il mancato riconoscimento della applicabilità della previgente cornice edittale di pena (art. 416-bis c.p., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2015), sostenendo che la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio si fosse comunque cessata anteriormente alla modifica normativa; (2) l'omessa o carente considerazione di deduzioni probatorie specifiche, tra cui l'identificazione del ricorrente con il soprannome Gioacchino nelle intercettazioni e la censura del coinvolgimento in un episodio estorsivo, nonché l'affermazione che tali questioni non fossero state devolute in appello. I ricorrenti sostengono che tali omissioni/errate percezioni avrebbero condotto a una decisione diversa se correttamente esaminate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. ritenendo che le doglianze non configurassero un errore di fatto rimediabile con il procedimento straordinario. La Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto ammesso è solo l'errore percettivo (svista o equivoco) che abbia effettivamente viziato la percezione delle risultanze processuali ed abbia potuto determinare una decisione diversa; sono invece esclusi gli errori di valutazione o di giudizio. Quanto al profilo della cornice edittale, la Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero adeguatamente motivato la persistenza dell'associazione oltre la data delle modifiche normative e che le censure in appello fossero generiche e non abbiano dimostrato dissociazione dei ricorrenti. Anche quando la Corte di legittimità avrebbe compiuto un errore percettivo sulla devoluzione della questione in appello (posizione di Botta Giovanni), tale errore è stato ritenuto ininfluente perché la sentenza si fondava anche su una autonoma e non viziata ratio decidendi. Le doglianze relative all'identificazione con il soprannome e al coinvolgimento nell'estorsione sono state considerate valutazioni di merito o questioni già trattate implicitamente e in ogni caso manifestamente infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è ammesso per l'errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo che abbia condotto a una decisione diversa; non è ammesso per errori di giudizio o valutazione.

  • art. 416-bis c.p.

    La norma disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la questione temporale della persistenza del sodalizio per determinare quale cornice edittale fosse applicabile, ritenendo provata la protrazione dell'associazione oltre la modifica normativa.

  • legge n. 69/2015

    Riferita come modifica della cornice sanzionatoria dell'art. 416-bis c.p.; la Corte ha ritenuto inapplicabile la previgente cornice ai ricorrenti perché la vita del sodalizio si sarebbe protratta oltre la data della modifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende di una somma ritenuta congrua (euro 3.000).

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svista/ equivoco) e non per contestazioni di merito o di valutazione delle prove.
  • Perché sia accolta una doglianza come errore di fatto è necessario dimostrare che l'omissione o la svista sia immediatamente rilevabile e materialmente oggettivabile con un semplice controllo degli atti.
  • Se la decisione impugnata si fonda anche su una o più autonome ragioni non viziate, eventuali errori minori della Corte di legittimità possono essere considerati ininfluenti e non idonei a determinare l'accoglimento del rimedio straordinario.
  • Le questioni relative alla devoluzione degli argomenti in appello devono essere chiaramente evidenziate e documentate nel gravame: l'affermazione che un tema non sia stato devoluto è facilmente contrastabile se risultano deduzioni specifiche negli atti d'appello.
  • Non è possibile ottenere con il ricorso straordinario un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove: le critiche che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie rientrano nell'errore di giudizio e sono inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, nel ricorso di legittimità e in sede di appello è utile porre in evidenza, con chiara riferibilità agli atti, ogni elemento probatorio decisivo e dimostrare la sua non valutazione o la svista in modo documentabile.

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