Cassazione Penale, Sentenza n. 39739/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore di fatto della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Le censure riguardano in particolare: (1) il mancato riconoscimento della applicabilità della previgente cornice edittale di pena (art. 416-bis c.p., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2015), sostenendo che la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio si fosse comunque cessata anteriormente alla modifica normativa; (2) l'omessa o carente considerazione di deduzioni probatorie specifiche, tra cui l'identificazione del ricorrente con il soprannome Gioacchino nelle intercettazioni e la censura del coinvolgimento in un episodio estorsivo, nonché l'affermazione che tali questioni non fossero state devolute in appello. I ricorrenti sostengono che tali omissioni/errate percezioni avrebbero condotto a una decisione diversa se correttamente esaminate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. ritenendo che le doglianze non configurassero un errore di fatto rimediabile con il procedimento straordinario. La Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto ammesso è solo l'errore percettivo (svista o equivoco) che abbia effettivamente viziato la percezione delle risultanze processuali ed abbia potuto determinare una decisione diversa; sono invece esclusi gli errori di valutazione o di giudizio. Quanto al profilo della cornice edittale, la Corte ha ritenuto che i giudici del merito avessero adeguatamente motivato la persistenza dell'associazione oltre la data delle modifiche normative e che le censure in appello fossero generiche e non abbiano dimostrato dissociazione dei ricorrenti. Anche quando la Corte di legittimità avrebbe compiuto un errore percettivo sulla devoluzione della questione in appello (posizione di Botta Giovanni), tale errore è stato ritenuto ininfluente perché la sentenza si fondava anche su una autonoma e non viziata ratio decidendi. Le doglianze relative all'identificazione con il soprannome e al coinvolgimento nell'estorsione sono state considerate valutazioni di merito o questioni già trattate implicitamente e in ogni caso manifestamente infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario è ammesso per l'errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo che abbia condotto a una decisione diversa; non è ammesso per errori di giudizio o valutazione.
art. 416-bis c.p.
La norma disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la questione temporale della persistenza del sodalizio per determinare quale cornice edittale fosse applicabile, ritenendo provata la protrazione dell'associazione oltre la modifica normativa.
legge n. 69/2015
Riferita come modifica della cornice sanzionatoria dell'art. 416-bis c.p.; la Corte ha ritenuto inapplicabile la previgente cornice ai ricorrenti perché la vita del sodalizio si sarebbe protratta oltre la data della modifica.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende di una somma ritenuta congrua (euro 3.000).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svista/ equivoco) e non per contestazioni di merito o di valutazione delle prove.
- Perché sia accolta una doglianza come errore di fatto è necessario dimostrare che l'omissione o la svista sia immediatamente rilevabile e materialmente oggettivabile con un semplice controllo degli atti.
- Se la decisione impugnata si fonda anche su una o più autonome ragioni non viziate, eventuali errori minori della Corte di legittimità possono essere considerati ininfluenti e non idonei a determinare l'accoglimento del rimedio straordinario.
- Le questioni relative alla devoluzione degli argomenti in appello devono essere chiaramente evidenziate e documentate nel gravame: l'affermazione che un tema non sia stato devoluto è facilmente contrastabile se risultano deduzioni specifiche negli atti d'appello.
- Non è possibile ottenere con il ricorso straordinario un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove: le critiche che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie rientrano nell'errore di giudizio e sono inammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, nel ricorso di legittimità e in sede di appello è utile porre in evidenza, con chiara riferibilità agli atti, ogni elemento probatorio decisivo e dimostrare la sua non valutazione o la svista in modo documentabile.
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