Cassazione Civile, Ordinanza n. 19199/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, di un'istanza di rimborso presentata da una società per fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, in tema di detassazione degli investimenti ambientali. L'Ufficio aveva negato il beneficio sostenendo che esso non fosse trasferibile agli esercizi successivi e che spettasse solo in presenza di utili; nella specie, invece, risultavano perdite civilistiche e fiscali. La società aveva impugnato il diniego e la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio ritenendo nuova, in secondo grado, l'eccezione di decadenza. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia lamentava nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione delle norme processuali tributarie, sostenendo che la C.T.R. non avesse esaminato la originaria eccezione sull'impossibilità di ottenere il rimborso in assenza di utili. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6 della l. n. 388 del 2000 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, ma solo in relazione al merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che l'Agenzia non aveva allegato né trascritto in ricorso l'atto di appello in modo sufficiente a dimostrare il contenuto della doglianza effettivamente proposta; dalla lettura dell'atto di appello risultava invece che l'unico motivo di gravame era la decadenza della contribuente dai termini per la dichiarazione integrativa e per l'istanza di rimborso. Inoltre, non era stata specificamente censurata la autonoma ratio della sentenza di appello fondata sulla declaratoria di inammissibilità per domanda nuova. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché dipendente dall'esame del merito, e ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi specificamente il motivo di appello o la domanda rispetto alla quale si assume la mancata decisione; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e autosufficienti, idonee a mettere la Corte in condizione di verificare il vizio dedotto.
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Le norme del processo tributario sono richiamate a sostegno della doglianza processuale, ma la Corte non entra nel merito della loro interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388 del 2000
È la disciplina dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali oggetto della pretesa di rimborso, ma la Corte non ne affronta il merito perché il relativo motivo diviene inammissibile.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma invocata per la richiesta di rimborso delle imposte, ma non esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia presuppone che il ricorrente indichi con precisione l'atto processuale e il motivo di merito rimasti inevasi; senza tale specifica allegazione il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non consente alla Corte di verificare, sulla base del solo ricorso e degli atti richiamati, quale sia stata la reale domanda o eccezione dedotta nei gradi di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una autonoma ratio processuale, il ricorrente deve censurarla specificamente; la mancata impugnazione di tale ratio rende inammissibili le censure che investono solo il merito.
- Un motivo che presuppone l'esame della questione sostanziale diventa inammissibile se il ricorso è già viziato da inammissibilità della prima censura che impedisce l'accesso al merito.
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