Sentenza n. 288/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del diniego di accesso ai servizi di emergenza abitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai servizi di emergenza abitativa per pregressa morosità relativa a un precedente alloggio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 giugno 2025, con cui il Comune aveva confermato e precisato il precedente diniego del 27 maggio 2025, motivato dalla presenza di morosità nei confronti dell’ente gestore di un precedente alloggio pubblico. Ha dedotto: 1) discriminazione indiretta e violazione di diritti fondamentali, sostenendo che l’interpretazione del requisito dell’assenza di morosità producesse effetti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità e violasse gli artt. 3 e 32 Cost., la l. 67/2006, gli artt. 8 e 14 CEDU, gli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché i diritti all’abitazione e alla salute; 2) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché l’esclusione dall’istruttoria e il diniego dell’alloggio sarebbero stati sproporzionati rispetto all’obiettivo di tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il Comune ha eccepito preliminarmente la genericità dei motivi ai sensi dell’art. 40 c.p.a. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’ulteriore difetto di procura speciale. La procura rilasciata al difensore conferiva genericamente il potere di rappresentanza nella procedura, senza indicare l’atto impugnato né l’autorità giudiziaria adita. Il ricorso è stato inoltre ritenuto diretto contro un atto meramente confermativo ed esplicativo del precedente diniego, non autonomamente impugnato, e privo di interesse per la mancata impugnazione della delibera comunale presupposta che rinviava ai requisiti di accesso all’ERP. Infine, la ricorrente non possedeva comunque il requisito dell’assenza di morosità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tre concorrenti ragioni. In primo luogo, ha ravvisato il difetto della procura speciale richiesta dall’art. 40, lett. g), c.p.a.: la procura generica, separata dal ricorso e priva di riferimenti alla controversia e al giudice adito, non soddisfaceva il requisito di specialità. Il giudice ha escluso che il rinvio esterno all’art. 39 c.p.a. consentisse di applicare l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la disciplina amministrativa della procura speciale non presentava lacune da colmare e l’inammissibilità non era sanabile mediante rinnovazione. Neppure le regole tecnico-operative sul deposito telematico potevano trasformare una procura generica in procura speciale; non era inoltre configurabile la rimessione in termini per errore scusabile. In secondo luogo, il provvedimento del 19 giugno 2025 è stato qualificato come meramente confermativo ed esplicativo del precedente diniego del 27 maggio 2025, già conosciuto e non impugnato, il quale conteneva una motivazione sufficientemente chiara. In terzo luogo, è stato rilevato il difetto di interesse derivante dalla mancata impugnazione della delibera comunale presupposta, che estendeva all’emergenza abitativa i requisiti soggettivi per l’accesso all’ERP: anche l’eventuale annullamento del diniego avrebbe imposto all’amministrazione di riesaminare la domanda sulla base dei medesimi criteri, compreso quello dell’assenza di morosità. Il ricorso è stato comunque ritenuto manifestamente infondato nel merito, poiché la ricorrente pacificamente non possedeva tale requisito. È stata revocata ex tunc l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell’inammissibilità e della manifesta infondatezza della domanda. Le spese, liquidate in € 2.000 oltre spese generali, sono state poste a carico del difensore che aveva agito senza valida procura, in quanto l’attività processuale non produceva effetti nei confronti della parte e il difensore risultava l’unica controparte in relazione alla questione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 40, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna della disciplina processuale amministrativa; non consente di applicare l’art. 182, comma 2, c.p.c. quando la disciplina della procura speciale nel processo amministrativo è ritenuta completa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione decisiva non esaminata dalle parti, previa sottoposizione della stessa al contraddittorio.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ravvisati nel caso concreto.
art. 126 d.P.R. 115/2002
in via anticipata e provvisoria
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è provvisoria e può essere successivamente revocata nei casi previsti dalla legge.
art. 136 d.P.R. 115/2002
Consente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con effetto ex tunc, quando la domanda giudiziale risulti inammissibile o manifestamente infondata.
art. 5, lett. d), l.r. Liguria n. 10/2004
assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente
Nel caso esaminato il requisito è stato interpretato dal Comune e dal giudice come comprensivo dell’assenza di morosità pregressa rilevante ai fini dell’accesso ai servizi di emergenza abitativa, secondo il rinvio operato dalla disciplina comunale ai requisiti di accesso all’ERP.
D.G.C. n. 72/2015
La delibera comunale disciplina il programma per l’emergenza abitativa e rinvia ai requisiti soggettivi di accesso alla graduatoria ERP; la sua mancata impugnazione ha determinato, secondo il TAR, il difetto di interesse all’impugnazione del diniego applicativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile al processo amministrativo, secondo la decisione, per sanare mediante rinnovazione il difetto originario della procura speciale, trattandosi di inammissibilità e non di nullità sanabile.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].
La disciplina civilistica della procura speciale non è stata ritenuta automaticamente applicabile al processo amministrativo in assenza di una lacuna nella disciplina del c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e riferita alla specifica controversia; una procura generica, priva dell’indicazione dell’atto impugnato e dell’autorità giudiziaria adita, determina l’inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale depositata telematicamente su documento separato non diventa specifica per il solo fatto di essere considerata, secondo le regole tecnico-operative, apposta in calce al ricorso: la connessione digitale o documentale non supplisce alla mancanza di riferimenti alla controversia.
- Il difetto originario di procura speciale, qualificato come causa di inammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante il potere di rinnovazione previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., né giustifica la rimessione in termini in assenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto.
- L’impugnazione di un atto meramente confermativo o esplicativo di un precedente provvedimento non autonomamente impugnato è inammissibile quando il primo atto contenga già una motivazione sufficientemente chiara e sia stato conosciuto dall’interessato.
- Sussiste difetto di interesse a ricorrere quando l’annullamento dell’atto applicativo non potrebbe procurare un’utilità concreta, perché l’amministrazione dovrebbe comunque riesaminare la posizione applicando una disciplina presupposta non impugnata e un requisito ostativo incontestato.
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