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Sentenza

Sentenza del 12/07/2021 n. 951 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dazi doganali - Importazione beni di origine cinese - Dazi antidumping - Applicabilità - Sussiste - Natura sanzionatoria - Non si configura - Reg. UE 278/2016 - Applicazione retroattiva - Non sussiste - Recupero maggiori dazi dovuti - Buona fede dell'importatore - Prova del comportamento errato dell'AF - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione del recupero dei maggiori dazi antidumping applicati all'importazione di determinate merci di origine cinese; il ricorrente sosteneva l'applicabilità retroattiva del Reg. UE n. 278/2016 (che ha abolito l'applicazione di tali misure) e/o l'esimente della buona fede per sottrarsi al recupero

La decisione

il giudice ha ritenuto che i dazi antidumping non hanno natura sanzionatoria ma sono misure correttive volte a preservare il mercato; di conseguenza il Reg. UE n. 278/2016 non si applica retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore e non impedisce il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria dei maggiori dazi dovuti. L'esimente della buona fede dell'importatore può operare solo se, nel corso del giudizio, il ricorrente prova: a) l'errore imputabile alle autorità competenti; b) l'impossibilità per il debitore in buona fede di avvedersi dell'errore; c) l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale. Non essendosi raggiunta tale prova, il recupero è stato legittimato

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 278/2016

    ha abolito l'applicazione di determinate misure antidumping ma, non avendo natura di norma penale o sanzionatoria, la sua disposizione non trova applicazione retroattiva per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore

  • Principio della retroattività della normativa più favorevole

    non applicabile in assenza di natura sanzionatoria della misura; il principio non estende gli effetti del Reg. 278/2016 ai periodi già decorse

  • Regole giurisprudenziali sull'esimente della buona fede dell'importatore

    la buona fede esime dal recupero solo se il debitore prova: (i) errore imputabile all'autorità competente, (ii) impossibilità per il debitore in buona fede di avvedersi dell'errore, (iii) puntuale osservanza di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale

Massime di principio

  • I dazi antidumping sono misure correttive/di tutela del mercato e non sono qualificabili come sanzioni penali o punitive; ciò incide sull'applicabilità delle regole di retroattività favorevole
  • Una norma comunitaria che sopprime misure antidumping non estende automaticamente i suoi effetti ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore: l'Amministrazione può recuperare i dazi riferiti a quei periodi
  • La difesa basata sulla buona fede dell'importatore richiede una prova rigorosa: occorre dimostrare l'errore imputabile all'autorità, l'impossibilità di accorgersi dell'errore per il contribuente e l'ottemperanza a tutte le formalità doganali
  • In situazioni analoghe gli importatori dovrebbero conservare documentazione completa, verificare comunicazioni ufficiali e, se si fondano su informazioni fornite dall'autorità, raccogliere prove dell'errore amministrativo per potersi avvalere dell'esimente
  • Le contestazioni sull'applicazione retroattiva di atti che aboliscono misure fiscali/tariffarie vanno valutate distinguendo la natura della misura (sanzionatoria vs. correttiva) perché da ciò dipende l'applicabilità del principio di norma più favorevole

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