Sentenza del 12/07/2021 n. 951 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dazi doganali - Importazione beni di origine cinese - Dazi antidumping - Applicabilità - Sussiste - Natura sanzionatoria - Non si configura - Reg. UE 278/2016 - Applicazione retroattiva - Non sussiste - Recupero maggiori dazi dovuti - Buona fede dell'importatore - Prova del comportamento errato dell'AF - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del recupero dei maggiori dazi antidumping applicati all'importazione di determinate merci di origine cinese; il ricorrente sosteneva l'applicabilità retroattiva del Reg. UE n. 278/2016 (che ha abolito l'applicazione di tali misure) e/o l'esimente della buona fede per sottrarsi al recupero
La decisione
il giudice ha ritenuto che i dazi antidumping non hanno natura sanzionatoria ma sono misure correttive volte a preservare il mercato; di conseguenza il Reg. UE n. 278/2016 non si applica retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore e non impedisce il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria dei maggiori dazi dovuti. L'esimente della buona fede dell'importatore può operare solo se, nel corso del giudizio, il ricorrente prova: a) l'errore imputabile alle autorità competenti; b) l'impossibilità per il debitore in buona fede di avvedersi dell'errore; c) l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale. Non essendosi raggiunta tale prova, il recupero è stato legittimato
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 278/2016
ha abolito l'applicazione di determinate misure antidumping ma, non avendo natura di norma penale o sanzionatoria, la sua disposizione non trova applicazione retroattiva per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore
Principio della retroattività della normativa più favorevole
non applicabile in assenza di natura sanzionatoria della misura; il principio non estende gli effetti del Reg. 278/2016 ai periodi già decorse
Regole giurisprudenziali sull'esimente della buona fede dell'importatore
la buona fede esime dal recupero solo se il debitore prova: (i) errore imputabile all'autorità competente, (ii) impossibilità per il debitore in buona fede di avvedersi dell'errore, (iii) puntuale osservanza di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale
Massime di principio
- I dazi antidumping sono misure correttive/di tutela del mercato e non sono qualificabili come sanzioni penali o punitive; ciò incide sull'applicabilità delle regole di retroattività favorevole
- Una norma comunitaria che sopprime misure antidumping non estende automaticamente i suoi effetti ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore: l'Amministrazione può recuperare i dazi riferiti a quei periodi
- La difesa basata sulla buona fede dell'importatore richiede una prova rigorosa: occorre dimostrare l'errore imputabile all'autorità, l'impossibilità di accorgersi dell'errore per il contribuente e l'ottemperanza a tutte le formalità doganali
- In situazioni analoghe gli importatori dovrebbero conservare documentazione completa, verificare comunicazioni ufficiali e, se si fondano su informazioni fornite dall'autorità, raccogliere prove dell'errore amministrativo per potersi avvalere dell'esimente
- Le contestazioni sull'applicazione retroattiva di atti che aboliscono misure fiscali/tariffarie vanno valutate distinguendo la natura della misura (sanzionatoria vs. correttiva) perché da ciò dipende l'applicabilità del principio di norma più favorevole
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