Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del giudizio di non idoneità, comunicato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali in data 05/12/2025, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura di reclutamento, per esami e titoli, a 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in sede di accertamento del possesso dei requisiti attitudinali; - della graduatoria finale del predetto concorso, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale, comunicato il 5 dicembre 2025, con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri, nonché graduatoria finale nella parte relativa all'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali nell'ambito della procedura concorsuale per titoli ed esami destinata al reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, insieme alla graduatoria finale e agli atti connessi. Dal testo emergono censure rivolte alla valutazione attitudinale e alla conseguente esclusione; non sono invece specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. Ha ritenuto che il giudizio di non idoneità attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Tali vizi non sono stati ravvisati. La selezione si fonda su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test somministrati; le criticità emerse in alcune aree sono state confermate dal colloquio davanti alla Commissione. In particolare, il candidato ha mostrato difficoltà nell'argomentare chiaramente le proprie motivazioni, maturità globale ancora in formazione, incapacità di esprimere coerentemente la percezione di sé, nonché scarsa introspezione ed elaborazione critica. Il giudizio è stato ritenuto congruamente motivato e formato nell'ambito di un organo collegiale composto da diverse professionalità. La misura cautelare è stata quindi negata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della decisione sull'istanza di sospensione, respinta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o non idoneità attitudinale espresso nell'ambito di un concorso per l'accesso alle forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica riservato agli organi tecnici dell'Amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica dell'evidente incongruità, della manifesta irragionevolezza o dell'errore su elementi di fatto, senza poter sostituire la valutazione tecnica dell'Amministrazione.
- La valutazione attitudinale può legittimamente fondarsi, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test somministrati al candidato e può essere integrata o confermata dagli esiti del colloquio davanti alla Commissione.
- La pluralità delle professionalità coinvolte e il confronto collegiale delle diverse posizioni costituiscono elementi idonei a sostenere la legittimità della valutazione attitudinale, purché il giudizio risulti congruamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →