Cassazione Penale, Sentenza n. 29024/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona del 24/06/2022 nella parte in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena senza tener conto dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva ai sensi dell'art. 135 cod. pen.; ciò avrebbe determinato il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. per la concedibilità della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, annullando senza rinvio la parte della sentenza che aveva concesso il beneficio per la pena pecuniaria e rimuovendo tale beneficio. Ha invece mantenuto la sospensione condizionale della sola pena detentiva (subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili) così come originariamente disposta dal Tribunale. Le richieste delle parti civili (conferma delle statuizioni civili e provvisoria esecuzione) sono state rigettate: le parti civili non avevano interesse nel presente grado rispetto alla modifica ottenuta dal Procuratore Generale e la richiesta di provvisoria esecuzione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso P.Q.M.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice deve rispettare questi limiti considerando anche l'equivalente della pena pecuniaria convertito in pena detentiva ai sensi dell'art. 135, altrimenti la concessione è viziata.
art. 135 cod. pen.
Fornisce il criterio di ragguaglio per trasformare la pena pecuniaria in equivalente di pena detentiva; la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui tale ragguaglio va considerato ai fini della valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena.
art. 540 c.p.p.
Norma sulla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale. La Corte ha osservato che la richiesta di provvisoria esecuzione deve essere proposta con gli strumenti procedurali appropriati (ricorso P.Q.M.) e che, nel presente grado, le parti civili non avevano interesse alla modifica specifica richiesta dal Procuratore Generale.
Massime di principio
- Per concedere la sospensione condizionale della pena il giudice deve sommare anche l'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva secondo il criterio di ragguaglio dell'art. 135 cod. pen.; se la somma eccede il limite di legge, non si può concedere il beneficio per entrambe le pene.
- Il giudice può sospendere esclusivamente la pena detentiva (se questa rientra nel limite previsto), ma in tal caso deve disporre l'esecuzione della pena pecuniaria senza concedere per essa la sospensione condizionale.
- La mancata considerazione dell'equivalente della pena pecuniaria costituisce motivo valido per l'annullamento della parte della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
- Le parti civili devono dimostrare un interesse specifico nel grado di giudizio in cui si propone il rimedio: non sempre possono ottenere modifiche o la provvisoria esecuzione se la questione affrontata dal ricorrente non incide sulle loro ragioni principali.
- Le domande di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili nella sentenza penale richiedono il corretto strumento procedurale (es. ricorso P.Q.M. quando previsto); in assenza di tale procedura la richiesta può essere rigettata.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio solo la parte della sentenza viziata sotto un profilo di diritto quando la correzione non richiede un nuovo esame di fatto; in casi simili il resto della sentenza può essere mantenuto.
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