Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32861/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Roma alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per quattro distinti episodi di violenza sessuale, commessi in un arco temporale compreso tra il 12 e il 19 marzo 2024 ai danni di quattro diverse persone offese, con riconoscimento dell'attenuante della minore gravità. La Corte di appello di Roma confermava la decisione. Il ricorso per cassazione non contestava l'affermazione di responsabilità, ma riguardava il diniego delle attenuanti generiche e la relativa motivazione. Con il primo motivo, la difesa deduceva la violazione degli artt. 62-bis e 81 c.p., sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente valorizzato l'offerta risarcitoria rivolta a tutte le persone offese e gli accordi transattivi raggiunti con due di esse. Secondo la difesa, il rifiuto dell'offerta da parte di una persona offesa avrebbe dovuto rilevare soltanto con riferimento al relativo capo d'imputazione e non anche agli altri reati riuniti per continuazione. Con il secondo motivo, la difesa denunciava un difetto assoluto di motivazione quanto all'incensuratezza dell'imputato e alle sue disagiate condizioni di vita, tra cui l'assenza di documenti di soggiorno e il semianalfabetismo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era logica e adeguata. La Corte territoriale aveva valorizzato la reiterazione delle condotte in un brevissimo arco temporale, il coinvolgimento di più donne, due delle quali in stato di gravidanza, il comportamento successivo ai fatti che aveva determinato l'aggravamento degli arresti domiciliari, nonché il fatto che le ammissioni fossero intervenute soltanto a fronte di un quadro probatorio particolarmente solido, fondato anche sulle videoriprese. Era stata inoltre considerata la mancata accettazione dell'offerta risarcitoria da parte di una persona offesa costituitasi parte civile. La Corte di cassazione ha ribadito che, per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e che non sono deducibili in cassazione doglianze dirette a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi probatori, salvo vizi motivazionali qualificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, escludendo sia l'omessa motivazione sia l'illogicità manifesta. Ha precisato che le censure difensive sollecitavano una diversa valutazione degli elementi di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    La norma è richiamata quale titolo dei quattro reati per i quali l'imputato è stato condannato, con riconoscimento dell'attenuante della minore gravità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando la motivazione valorizzi in modo non contraddittorio elementi prevalenti relativi alla gravità delle condotte, alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato dalla difesa in relazione alla distinta valutazione degli episodi riuniti per continuazione; la Corte non accoglie la censura, ritenendo comunque legittima la valutazione complessiva svolta dai giudici di merito.

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere

    Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma, anche uno solo, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto della scelta.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

    La disposizione è richiamata per prescrivere l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione della decisione.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua, anche mediante richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p., uno o più fattori ritenuti prevalenti e tali da escludere il beneficio; non è necessario un esame analitico di ogni elemento prospettato dalla difesa.
  • In tema di attenuanti generiche, possono assumere rilievo negativo la reiterazione di condotte sessualmente lesive in un breve arco temporale, il coinvolgimento di più persone offese, la particolare vulnerabilità di alcune vittime, il comportamento successivo ai fatti e la natura non spontanea delle ammissioni, rese solo di fronte a un quadro probatorio già consolidato.
  • L'offerta risarcitoria e gli accordi transattivi con alcune persone offese non impongono il riconoscimento delle attenuanti generiche, ove il giudice, nell'ambito di una valutazione complessiva, valorizzi altri elementi ritenuti prevalenti e consideri anche la mancata accettazione dell'offerta da parte di una persona offesa.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a una diversa comparazione o rivalutazione del significato degli elementi probatori e della loro persuasività; sono sindacabili soltanto la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.