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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31994/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, con applicazione degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione per cassazione è stata proposta nell'interesse dell'imputata contro la sentenza del Tribunale di Parma del 15 maggio 2023. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e presentato da un difensore che, al momento della proposizione dell'impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il vizio attiene quindi alla legittimazione processuale del difensore nella fase di legittimità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando è proposta da soggetto privo di legittimazione processuale; nel caso concreto, il difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione rende invalido il ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    Per il ricorso per cassazione è necessaria la speciale abilitazione del difensore; la mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile se sottoscritto o presentato da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La carenza della legittimazione processuale del difensore in sede di legittimità integra un vizio formale assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di abilitazione del difensore, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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