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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del prot. n.-OMISSIS- del 27.10.25 emesso dall'Istituto -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- alla -OMISSIS- in persona del dirigente p.t.

Giustizia amministrativa202506458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione alla minore di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, a fronte di una frequenza di 32 ore e della dedotta necessità di copertura integrale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale genitore della minore, ha impugnato il provvedimento dell’istituto scolastico che assegnava 18 ore di insegnamento di sostegno, deducendone l’inadeguatezza rispetto alle esigenze individuali della studentessa, affetta da ritardo mentale di entità medio/lieve con disturbi secondari dell’apprendimento e riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992. È stata chiesta in via cautelare la sospensione dell’atto, anche in relazione alla necessità di assicurare la piena inclusione scolastica durante l’anno in corso. In una precedente ordinanza istruttoria il Collegio aveva rilevato il mancato deposito del PEI 2025/2026 e aveva ordinato all’amministrazione di produrlo, di chiarire l’effettivo fabbisogno di ore di sostegno, le ragioni giuridiche di un’eventuale assegnazione inferiore a quella necessaria e l’eventuale adozione di nuove determinazioni. L’ordinanza istruttoria è rimasta inottemperata. La relazione del dirigente scolastico, tuttavia, descriveva tempi di attenzione e concentrazione assai brevi, la necessità di sollecitazione costante e l’insufficiente partecipazione della minore in assenza del docente di sostegno, oltre a richiamare un precedente riconoscimento giudiziale della copertura completa dell’orario scolastico. La ricorrente ha inoltre formulato una domanda risarcitoria, ma l’ordinanza definisce soltanto la fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sollecitato il riesame dell’atto impugnato. Il Collegio ha ritenuto che la mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria fosse valutabile sia come omessa collaborazione processuale ai sensi dell’art. 2 c.p.a., sia sul piano probatorio ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, c.p.a. La contraddittorietà tra la relazione del dirigente scolastico, dalla quale emergevano esigenze significative e potenzialmente incompatibili con l’assegnazione di sole 18 ore, e il numero di ore concretamente attribuito è stata considerata sufficiente, anche alla luce del precedente giudiziario richiamato, a integrare il fumus boni iuris. Il periculum in mora è stato ravvisato nella prossimità della conclusione del primo periodo dell’anno scolastico e nel rischio di pregiudizio al diritto all’inclusione scolastica. L’amministrazione è stata quindi invitata a rivalutare le effettive esigenze della minore e ad assegnare un numero di ore adeguato al bisogno effettivo. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026. L’amministrazione è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l’accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 2 c.p.a.

    Il mancato riscontro dell’amministrazione all’ordinanza istruttoria è stato valutato come mancata collaborazione processuale.

  • art. 64, ultimo comma, c.p.a.

    Il mancato adempimento dell’ordine istruttorio è stato considerato anche ai fini della valutazione probatoria.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della minore quale persona con disabilità grave costituisce un elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare relativa all’assegnazione delle ore di sostegno, la contraddizione tra la documentazione dell’amministrazione scolastica, che evidenzia un significativo fabbisogno assistenziale e didattico, e il numero di ore assegnato può integrare il fumus boni iuris, soprattutto quando l’amministrazione non fornisca una giustificazione documentata della riduzione.
  • Il mancato adempimento dell’amministrazione a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutato sia come mancata collaborazione processuale sia ai fini della prova, secondo il principio di non contestazione o di disponibilità della prova desumibile dal comportamento processuale dell’amministrazione.
  • Il periculum in mora sussiste quando la protrazione dell’assegnazione insufficiente delle ore di sostegno rischia di compromettere, durante l’anno scolastico in corso, l’effettivo esercizio del diritto all’inclusione scolastica della studentessa con disabilità.
  • L’amministrazione scolastica, in sede di riesame dell’assegnazione del sostegno, deve rivalutare le esigenze effettive della studentessa sulla base della documentazione individuale e assegnare un numero di ore adeguato al fabbisogno concretamente accertato, senza limitarsi a mantenere automaticamente la precedente determinazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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