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Sentenza

Sentenza n. 333/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024.

Giustizia amministrativa202500960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e aveva condannato l'Amministrazione a metterla a disposizione. La sentenza, notificata il 2 ottobre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 2 gennaio 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero non ha contestato il mancato adempimento; ha depositato documentazione relativa al pagamento delle spese di lite del giudizio presupposto, senza dimostrare l'esecuzione dell'obbligo relativo alla carta docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, o un suo delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inerzia. Non ha applicato immediatamente la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti allo stato i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, ma ha precisato che la penalità potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e fissare, anche su istanza di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità non è stata applicata immediatamente, ma è stata riservata all'ipotesi di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di un giudicato esecutivo e dell'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo o satisfattivo da esso derivante; l'assenza di contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione rafforza l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività necessaria a soddisfare una posizione riconosciuta dal giudice, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, delimitandone temporalmente e funzionalmente il mandato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone la successiva applicazione su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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