Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14851/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito contro due garanti e una società terza per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un'ipoteca volontaria concessa dai garanti su immobili di loro proprietà a favore della società terza. La banca deduceva di essere creditrice di uno dei garanti in forza di una fideiussione omnibus rilasciata per obbligazioni della società garantita e sosteneva che l'ipoteca pregiudicasse la garanzia patrimoniale. Il tribunale accolse la domanda; la corte d'appello confermò sostanzialmente la revocatoria, ritenendo sussistenti eventus damni e scientia damni, qualificando l'ipoteca come atto revocabile anche se concessa a fronte di una dilazione di pagamento e limitando la soccombenza dell'altra garante sulle spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: nullità della sentenza d'appello per avere richiamato erroneamente la disciplina del fondo patrimoniale; omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. su eventus damni e scientia damni; violazione dell'art. 2901 c.c. per avere qualificato come gratuito il negozio e per avere applicato la revocatoria all'ipoteca concessa per debito scaduto; violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, per avere compensato le spese di appello e omesso di condannare la banca a rifondere alla garante vittoriosa le spese del primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo corretta la motivazione della corte territoriale e conforme ai principi consolidati in tema di revocatoria ordinaria di un atto costitutivo di ipoteca da parte del fideiussore. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il quinto motivo: ha ritenuto illegittima l'omessa statuizione sulle spese del primo grado nei rapporti tra la banca e la garante risultata estranea al credito, cassando la sentenza su tale punto e decidendo nel merito. Ha così confermato la condanna delle altre parti soccombenti al pagamento delle spese di primo grado verso la banca, e ha condannato la banca a rifondere alla garante vittoriosa le spese del primo grado, liquidandole in euro 4.500, oltre accessori. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità tra la garante vittoriosa e la controricorrente, mentre le spese di legittimità sono rimaste a carico del ricorrente soccombente nei confronti della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    comma 1, n. 1 e n. 2; comma 3

    La revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro la costituzione di ipoteca; l'eventus damni ricorre anche quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; la scientia damni del debitore/garante può essere provata per presunzioni; l'adempimento di un debito scaduto non è revocabile, ma tale regola non si estende alla concessione di ipoteca per debito scaduto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non se si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il vizio di violazione di legge richiede censure specifiche e puntuali, non una richiesta di riesame del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    È sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento; non è necessario confutare espressamente tutte le argomentazioni incompatibili, se la motivazione rende comprensibile la ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice che definisce il giudizio deve sempre regolamentare le spese tra le parti; se omette di statuire sulle spese dovute dalla parte soccombente a favore di un'altra parte vittoriosa, la sentenza è censurabile e può essere corretta in cassazione senza rinvio se non occorrono nuovi accertamenti.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di mera necessità di liquidare le spese, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio per esigenze di economia processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la decisione di cassazione è di accoglimento, anche parziale, con definizione nel merito.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Nella liquidazione dei compensi al difensore che assiste più soggetti con la stessa posizione processuale occorre considerare se vi siano o meno specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ciascuno; ciò incide sulla duplicazione o sull'unicità del compenso.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può colpire non solo gli atti di disposizione traslativi, ma anche la costituzione di garanzie reali o personali che aggravino il pericolo di insufficienza della garanzia patrimoniale del creditore.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessario provare la totale incapienza del debitore: basta dimostrare che l'atto renda più difficile, incerto o oneroso il soddisfacimento coattivo del credito; al debitore compete la prova liberatoria della piena capienza del residuo patrimonio.
  • Quando l'atto pregiudizievole è compiuto dal fideiussore dopo il sorgere del credito garantito, per l'azione revocatoria è sufficiente la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, anche desunta in via presuntiva.
  • La concessione di ipoteca successiva al sorgere del credito ha natura di atto a titolo gratuito quanto alla causa rilevante per la revocatoria, sicché lo stato soggettivo del terzo resta irrilevante.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto sono inammissibili.
  • Il giudice deve sempre regolare le spese processuali tra tutte le parti del giudizio; se una parte è stata evocata e ha dovuto difendersi senza che vi fossero domande nei suoi confronti, la parte che l'ha inutilmente chiamata deve rifonderle le spese se soccombente.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di liteCompensazioneFideiussione
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.