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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento reso dal Comune di Nicolosi, Area 3 Urbanistica, prot. n. 4303 del 3.3.2016, notificato in data 4.3.2016, avente ad oggetto istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell''''art. 32 legge 24 novembre 2003 n. 326 per un fabbricato adibito a ricovero cavalli composto da 10 box sito in contrada Rinatura foglio 9 particella 95; - del provvedimento negativo reso dall''''Ente parco dell''''Etna n. 68 del 15.02.2016;- del D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, e segnatamente, ma non solo, della determina n. 17 del 20.09.2010 del Comune di Nicolosi.

Giustizia amministrativa201600822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato destinato a ricovero cavalli, unitamente al provvedimento negativo dell’Ente Parco dell’Etna e agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Nicolosi relativo all’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, del provvedimento negativo dell’Ente Parco dell’Etna, del D.P.R.S. n. 37/1987 e degli ulteriori atti connessi, inclusa una determinazione comunale. Nell’ordinanza non sono esaminati i motivi di illegittimità sostanziale dedotti con il ricorso. Il giudice rileva invece che le amministrazioni intimate non hanno depositato il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR dispone un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare entro il termine di legge, in vista dell’udienza di merito fissata per il 29 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a base della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione. Il giudice precisa che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini della verifica dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Non viene adottata alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento e non viene regolata la lite quanto alle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    impone all’Amministrazione di depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    L’amministrazione intimata è tenuta a depositare gli atti e i documenti rilevanti per la decisione entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    l’espressione “utili al giudizio” si riferisce a qualsiasi atto che possa influire sulla decisione della controversia

    La documentazione utile comprende anche gli elementi necessari per valutare l’eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

  • art. 32 l. 24 novembre 2003, n. 326

    È indicato nel testo quale base normativa dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, senza che l’ordinanza ne esamini l’applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il mancato deposito da parte dell’amministrazione del provvedimento impugnato e degli atti posti a fondamento della sua emanazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
  • L’obbligo di deposito riguarda non solo il provvedimento impugnato e gli atti espressamente richiamati, ma anche ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
  • Tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli necessari per verificare l’eventuale applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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