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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01880/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2007. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi derivanti da sei vendite immobiliari, ritenendo il prezzo effettivo superiore a quello dichiarato e valorizzando, tra gli altri elementi, un preliminare relativo a una precedente operazione immobiliare, una perizia della banca finanziatrice e l'importo del mutuo concesso. Era inoltre stato recuperato a tassazione un importo relativo a due note di credito emesse a favore di acquirenti che avevano lamentato vizi e difetti degli immobili. Con il primo motivo la società denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse desunto la sottofatturazione da un preliminare concernente una diversa vendita e un diverso immobile. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando il valore probatorio attribuito a quel preliminare. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 109 TUIR, 26 d.P.R. n. 633/1972, 115 e 116 c.p.c., censurando la conferma del recupero a tassazione delle note di credito per asseriti vizi degli immobili, dimostrati, secondo la contribuente, da fotografie e perizia giurata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Nel merito, ha comunque affermato che la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, legittimato dall'inattendibilità della contabilità per la mancata esibizione del libro inventari e del dettaglio delle rimanenze finali. In tale contesto l'Ufficio poteva fondarsi anche su presunzioni molto semplici, valorizzando il preliminare, la perizia bancaria, il mutuo concesso e la prossimità di alcuni prezzi ai valori indicati nei rogiti. È stato inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché sostanzialmente diretto a contestare l'accertamento di fatto sulla fittizietà o comunque non provata attendibilità delle note di credito. La Corte ha richiamato il principio per cui, trattandosi di componenti negative del reddito, incombe sul contribuente l'onere di provarne certezza e determinabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo puro quando le omissioni o inesattezze contabili compromettono l'attendibilità complessiva della contabilità, permettendo all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture e di fondare la ricostruzione del reddito anche su elementi meramente indiziari o presunzioni supersemplici.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Riguarda l'accertamento analitico-extracontabile, che presuppone solo una parziale inattendibilità dei dati contabili e consente all'Ufficio di integrare le lacune con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato in tema di accertamento induttivo puro per le imposte indirette, in parallelo all'art. 39, comma 2.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte evidenzia che, nel caso delle componenti negative di reddito, spetta al contribuente dimostrarne la certezza e la determinabilità.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente per negare efficacia presuntiva al preliminare; la Corte chiarisce però che nell'accertamento induttivo puro l'Amministrazione può utilizzare anche elementi indiziari non dotati dei requisiti della presunzione civile piena.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato in relazione alla deducibilità dei componenti negativi, che devono risultare certi e determinabili.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alle note di variazione/credito, ma la Corte conferma la valutazione di fatto della CTR circa la mancanza di prova dei presupposti del recupero.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile per omissioni o inesattezze rilevanti, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e fondare la rettifica su dati e notizie anche privi dei requisiti civilistici della presunzione semplice.
  • Nell'accertamento induttivo puro, la prova dell'esistenza di maggiori ricavi può essere tratta anche da elementi indiziari assai deboli o da presunzioni supersemplici, purché il ragionamento dell'Ufficio sia coerente e il giudice di merito lo ritenga attendibile.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Le componenti negative del reddito, incluse quelle portate da note di credito o variazioni in diminuzione, devono essere provate dal contribuente quanto a certezza e determinabilità; in difetto possono essere disconosciute o recuperate a tassazione.
  • Nel controllo di legittimità non è sindacabile la valutazione di attendibilità delle prove e delle circostanze fattuali compiuta dal giudice tributario, se la motivazione è congrua e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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