Cassazione Penale, Ordinanza n. 11149/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che sulla revoca della patente la sentenza impugnata conteneva una motivazione compiuta e congrua. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Cassino per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'unico motivo dedotto riguardava la asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La difesa sosteneva, in sostanza, che la statuizione accessoria non fosse adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
la sentenza impugnata era stata resa all'esito di un procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 589-bis, comma 1, c.p.
è il reato per cui l'imputato era stato giudicato; dal testo emerge che si tratta di lesioni personali stradali, anche se la qualificazione letterale indicata nella decisione è quella dell'art. 589-bis, comma 1, c.p.
art. 606 c.p.p.
il motivo di ricorso è riconducibile al vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata risulti sorretta da una motivazione specifica, compiuta e congrua sul punto oggetto di doglianza.
- La doglianza che investe una sanzione amministrativa accessoria applicata in sentenza non può essere accolta se la motivazione del provvedimento di merito affronta espressamente la questione in modo logicamente coerente.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.
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