Sentenza del 29/11/2022 n. 35133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2007: primo atto per mancato versamento delle ritenute alla fonte sul TFR (credito d'imposta per anticipi sul TFR) e secondo atto per sanzioni per omesso/insufficiente/tardivo versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente; questione centrale sull'utilizzabilità del credito d'imposta non indicato nella dichiarazione e sulla eventuale consolidazione/trasferimento del credito tra società, nonché sulla cumulabilità delle sanzioni (art. 13 D.Lgs. 471/1997 vs art. 2 D.Lgs. 471/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia: ha stabilito che il credito d'imposta per le ritenute sul TFR è fruibile solo se il contribuente lo esercita compilando apposito quadro della dichiarazione dei redditi; l'omessa presentazione della dichiarazione o la mancata compilazione dei quadri non consente di beneficiare della compensazione per l'anno cui la dichiarazione si riferisce, salvo che il contribuente provi un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile (artt. 1427 e ss. c.c.). Pertanto la CTR era errata nel ritenere legittima la compensazione fondata solo sulla contabilità e sulla emendazione della dichiarazione intervenuta nel giudizio. La sentenza è stata cassata in quella parte e la Corte, decidendo nel merito, ha parzialmente respinto il ricorso di Eutelia, riconoscendo legittima la ripresa a tassazione del credito d'imposta non dichiarato. Quanto al quarto motivo, relativo alle sanzioni, la Corte lo ha rigettato: ha confermato che la duplicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 e dall'art. 2 del D.Lgs. 471/1997 non è consentita (le due fattispecie non sono cumulabili), pertanto la decisione di merito su tale punto è stata confermata. Infine, la Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 211 e 213
"da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti..."
Il credito d'imposta per l'anticipo sul TFR è una facoltà del datore di lavoro da esercitarsi tramite compilazione della dichiarazione dei redditi; l'utilizzo non è automatico e la mancata indicazione in dichiarazione impedisce la compensazione per quell'anno.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (regolamento dichiarazioni), art. 1 e art. 2 (e relative disposizioni attuative)
Regolamenta la modalità di fruizione del credito d'imposta e la compilazione dei quadri dichiarativi necessari per esercitare la facoltà di utilizzo del credito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, 40, 43
Norme sul procedimento di accertamento e sulle modalità di prova e documentazione dei crediti e delle deduzioni: la sola contabilità non supplisce all'assenza dell'adempimento dichiarativo quando la legge richiede l'esercizio di una facoltà in dichiarazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 2 e 13
Art. 2 sanziona la mancata presentazione della dichiarazione (e, correlativamente, l'eventuale omesso versamento delle ritenute a essa connesse); art. 13 sanziona l'omesso versamento di imposte dichiarate. Le due sanzioni non sono cumulabili per la stessa fattispecie materiale, evitando duplicazioni punitive.
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602, art. 38
Previene il rimedio del rimborso per l'eccedenza detraibile non compensata: l'eccedenza non utilizzata in un anno può essere chiesta a rimborso o utilizzata nelle dichiarazioni successive.
Codice civile, artt. 1427 e ss.
Principio secondo cui la parte negoziale della dichiarazione può essere oggetto di annullamento o di emendazione solo se l'errore è essenziale e obiettivamente riconoscibile; utile per distinguere le parti 'negoziali' delle dichiarazioni fiscali dalla mera dichiarazione di scienza emendabile.
Codice di procedura civile, art. 115 e art. 360 c.p.c.
Richiamati come principi processuali applicabili ai motivi di censura (valutazione della prova, omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme).
Massime di principio
- Il credito d'imposta derivante da anticipi sul TFR è una facoltà che il datore di lavoro deve esercitare compilando i quadri della dichiarazione dei redditi: la mera indicazione nella contabilità non sostituisce l'adempimento dichiarativo.
- L'omessa presentazione della dichiarazione o la mancata compilazione dei quadri necessari impedisce di utilizzare la compensazione per l'anno di riferimento; il contribuente può comunque utilizzare l'eccedenza in dichiarazioni successive o chiedere rimborso secondo le norme vigenti.
- La parte della dichiarazione che ha valore 'negoziale' non è liberamente emendabile in giudizio se non si dimostra un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile (art. 1427 c.c.): l'emendamento tardivo in corso di causa non sempre regge contro l'amministrazione finanziaria.
- La sola produzione di documentazione contabile in giudizio non vale a supplire l'assenza di un adempimento dichiarativo richiesto dalla legge per esercitare una facoltà tributaria.
- Le sanzioni previste dall'art. 2 e dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 non sono cumulabili se colpiscono la stessa violazione materiale (evitare duplicazioni punitive); tuttavia la verifica della fattispecie concreta può incidere su quale pena sia applicabile e su eventuali riduzioni.
- Prassi operativa: per evitare rischi, compilare tempestivamente e compiutamente le dichiarazioni, indicare espressamente l'utilizzo di crediti d'imposta nei quadri previsti, conservare documentazione probatoria e, in caso di omissione, valutare rimedio tramite dichiarazioni successive o richiesta di rimborso o dimostrazione giudiziale di un errore essenziale e riconoscibile.
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