Sentenza n. 1858/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del Comune di Alpignano in data 7.8.2024, trasmessa con pec del 9.8.2024, con cui il Comune ha respinto l’istanza, formulata dalla ricorrente, di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 94/064 rilasciata dal Comune di Alpignano; - della nota interlocutoria del Comune di Alpignano in data 24.4.2024, trasmessa con pec in pari data con cui il Comune, pur ritenendo di non essere obbligato a fornire riscontro all’istanza, ha comunicato che, “al fine di dare compiuta tutela agli interessi della sig.ra ricorrente”, l’avrebbe fornito, tuttavia derogando all’ordinario termine di 30 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Alpignano che ha respinto l’istanza di annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 94/064 del 30 settembre 1994, nonché la precedente nota interlocutoria relativa ai tempi del riscontro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di immobili confinanti, ha chiesto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel 1994 ai proprietari confinanti per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio e la realizzazione di una tettoia aperta. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che il titolo fosse stato rilasciato in violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e sulla base di una falsa o erronea rappresentazione grafica dello stato dei luoghi e delle opere progettate. In particolare, secondo la ricorrente, gli elaborati non avrebbero rappresentato adeguatamente il porticato o loggiato e i relativi pilastri, né avrebbero quotato correttamente le distanze dalla sua proprietà, consentendo un ampliamento posto a 7,29 metri, anziché alla distanza minima inderogabile di 10 metri dalle pareti finestrate. La ricorrente ha contestato anche la motivazione del Comune, che aveva ritenuto insussistente una falsa rappresentazione e aveva valorizzato il tempo trascorso, l’affidamento dei beneficiari e l’assenza di un obbligo di provvedere favorevolmente sull’istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto congruamente motivata e legittima la nota comunale, reputando decisivo il tema della pretesa falsità della rappresentazione progettuale. Dall’esame degli elaborati allegati alla concessione edilizia è emerso che i due nuovi pilastri erano distintamente rappresentati in colore rosso nelle planimetrie, sicché non risultava una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o delle opere. Eventuali imprecisioni, ambiguità o incongruenze grafiche avrebbero dovuto essere rilevate dal funzionario comunale responsabile dell’istruttoria al momento del rilascio del titolo e non integravano, in assenza di una falsità fattuale imputabile al privato, il presupposto per l’annullamento d’ufficio senza limiti temporali. Il giudice ha precisato che la falsità rilevante ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 deve riguardare una realtà fattuale, quale lo stato dei luoghi o l’esistenza di precedenti titoli edilizi, e non può consistere nella mera erronea interpretazione o applicazione della normativa urbanistica, edilizia o vincolistica, la cui verifica compete all’amministrazione. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo comunale al decorso di circa trent’anni dal rilascio della concessione, mai tempestivamente impugnata dalla ricorrente, e all’affidamento maturato dai beneficiari. Il Comune e i controinteressati non si erano costituiti; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La decisione del Comune è congruamente motivata e legittima.
Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione della nota comunale, che indicava l’assenza di una falsa rappresentazione, il decorso del tempo e l’affidamento dei beneficiari.
art. 21-nonies l. 241/1990
Tanto è sufficiente ad escludere l’astratta possibilità che l’amministrazione esercitasse il potere di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, in deroga al limite temporale sancito dalla norma ed essendo trascorsi trent’anni dal rilascio del titolo edilizio, mai impugnato dalla odierna ricorrente.
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è soggetto al limite temporale ordinario; la deroga senza limiti temporali presuppone una falsa rappresentazione fattuale imputabile al destinatario, non ravvisata nel caso concreto.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La descritta rappresentazione dei pilastri in colore rosso (colore che, come è noto, indica nel progetto edilizio le nuove costruzioni o le parti da edificare) consente di escludere che vi sia stata una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, con le conseguenze previste dal comma 2bis dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 che consente, soltanto in tale ipotesi, l’esercizio dell’autotutela senza limiti di tempo e con onere di motivazione attenuato dal concorso di colpa del destinatario del provvedimento.
L’autotutela senza limiti di tempo e con motivazione attenuata è ammessa soltanto quando il titolo sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dello stato di fatto, accompagnata dal concorso colposo del destinatario; la semplice ambiguità progettuale o l’errore giuridico non sono sufficienti.
art. 9 d.m. 1444/1968
Da ultimo, con istanza del 26 marzo 2024, la ricorrente Savarino ha richiesto al Comune di Alpignano l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 94/064 del 30 settembre 1994, siccome rilasciata in violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e sulla base di un’erronea rappresentazione grafica dello stato dei luoghi imputabile ai proprietari ed al progettista.
La violazione delle distanze edilizie avrebbe potuto rilevare ai fini dell’autotutela solo se collegata a una falsa rappresentazione fattuale idonea a superare il limite temporale; tale presupposto è stato escluso.
Massime di principio
- La deroga al limite temporale per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio presuppone una falsa rappresentazione della realtà fattuale imputabile al destinatario del titolo; non è sufficiente una mera erronea interpretazione o applicazione della normativa urbanistica, edilizia o vincolistica.
- La falsità rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 deve riguardare dati obiettivi della realtà, quali lo stato dei luoghi o l’esistenza di precedenti titoli edilizi, e non può essere desunta dalla sola ambiguità o incompletezza degli elaborati progettuali quando gli elementi essenziali dell’opera risultino comunque rappresentati.
- Quando eventuali imprecisioni grafiche avrebbero potuto essere rilevate dal funzionario comunale nell’istruttoria originaria, esse non consentono, a distanza di molti anni, di superare il limite temporale dell’autotutela in assenza di una falsificazione fattuale imputabile al privato.
- Il decorso di un periodo molto lungo dal rilascio del titolo edilizio, unitamente alla mancata tempestiva impugnazione e all’affidamento maturato dai beneficiari, legittima il diniego di annullamento d’ufficio quando non ricorra la specifica deroga fondata sulla falsa rappresentazione.
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