Sentenza n. 2158/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; - della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - delle determinazioni dell'ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del pay-back sui dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale della quota di ripiano dovuta dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il decreto della Regione Marche relativo agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il relativo elenco delle quote annuali e complessive, il documento istruttorio, gli atti di individuazione e certificazione del fatturato, nonché gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e gli ulteriori accordi, circolari e intese richiamati. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
All'udienza del 23 gennaio 2026 il difensore dell'impresa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della società sia rispetto al ricorso sia rispetto ai motivi aggiunti. Il TAR, preso atto della dichiarazione e richiamata la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo, ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti del pay-back sui dispositivi medici. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Indicato quale base normativa del meccanismo di determinazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e del relativo ripiano, oggetto degli atti impugnati; non è stato esaminato nel merito dal giudice.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e il giudice accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, senza esame delle censure di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare contestualmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, determinando l'improcedibilità dell'intero giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate dal giudice in ragione delle circostanze del caso concreto.
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