Sentenza n. 58/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento emesso in data 20 gennaio 2022, dall’Agenzia Dogane Monopoli, Direzione Interregionale della Campania e Calabria, Ufficio Monopoli Calabria – Sez. Operativa di Reggio Calabria, Prot. N. 1537 del 20/01/2022; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un nuovo patentino tabacchi all’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio di un nuovo patentino tabacchi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondato su due ragioni: la distanza di 81 metri, e comunque di 88,5 metri considerando l’altro ingresso del locale, dalla rivendita tabacchi più vicina, inferiore al limite minimo di 100 metri; e la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o l’agente della riscossione, definitivamente accertate e di importo superiore alla soglia richiamata dall’art. 7, comma 3, lett. g), del D.M. n. 38/2013. La ricorrente deduceva: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e motivazione insufficiente sulle osservazioni presentate; erronea interpretazione dell’art. 7 del D.M. n. 38/2013 e difetto di istruttoria, sostenendo che la distanza dovesse essere ponderata insieme agli altri criteri, quali orari, giorno di riposo, ubicazione, dimensioni, frequentazione e presenza di distributori automatici; violazione dell’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, ritenuto dall’amministrazione quale riferimento all’art. 80, comma 4, e dell’art. 7, comma 3, lett. g), del D.M. n. 38/2013, contestando la definitività delle violazioni fiscali; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, poiché in precedenza il patentino era stato rinnovato; eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria e inattendibilità della misurazione amministrativa rispetto alla perizia giurata di parte. L’Agenzia eccepiva inoltre l’inammissibilità per difetto di procura, poiché la procura era stata sottoscritta dalla persona fisica senza esplicito riferimento alla qualità di legale rappresentante.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo la procura speciale sufficientemente specifica: essa individuava il soggetto conferente e la controversia, mentre la qualità di legale rappresentante risultava dall’epigrafe del ricorso e la mancata ripetizione di tale qualità non comprometteva la riferibilità del mandato alla società. Nel merito, ha respinto tutte le censure. Quanto all’art. 10-bis l. 241/1990, ha affermato che la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che emerga la considerazione complessiva delle deduzioni; nel caso concreto il diniego spiegava le ragioni relative sia alla distanza sia alla posizione debitoria fiscale. Ha poi ritenuto che il limite di 100 metri previsto dall’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, nella formulazione modificata dal D.M. n. 51/2021, costituisca una condizione preclusiva assoluta, espressa dalla formula “in ogni caso”, indipendente dagli ulteriori criteri valutativi del comma 3. La mancanza di un distributore automatico nella rivendita vicina rileva soltanto quando la distanza è superiore a 100 metri ma inferiore alle distanze più ampie previste dalla disciplina, non quando la distanza è pari o inferiore a 100 metri. Ha inoltre ritenuto comprovate le violazioni fiscali e la morosità mediante la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate e l’estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non adeguatamente contestati. Il precedente rilascio del patentino non genera affidamento tutelabile se mancavano i presupposti normativi, né rende illegittimo il diniego successivo. Infine, la misurazione amministrativa è stata ritenuta adeguatamente istruita perché effettuata secondo il percorso pedonale più breve, tra gli assi degli ingressi, in applicazione delle prescrizioni dell’Agenzia; la distanza risultava di 81 metri e, considerando l’altro ingresso, di 88,5 metri. La perizia di parte e la mera discordanza numerica non erano sufficienti a dimostrare l’erroneità del sopralluogo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.
La motivazione è sufficiente quando dimostra la considerazione complessiva delle osservazioni procedimentali, senza dover replicare analiticamente a ciascun argomento.
art. 7, commi 3 e 4, D.M. n. 38/2013
In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.
Il limite di 100 metri è una condizione preclusiva assoluta; gli ulteriori criteri del comma 3 non possono neutralizzarlo. La presenza del distributore automatico rileva solo nelle ipotesi di distanza superiore a 100 metri ma inferiore alle distanze massime previste.
D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021
Ha modificato il comma 4 dell’art. 7 del D.M. n. 38/2013, rafforzando la natura assolutamente ostativa della distanza pari o inferiore a 100 metri.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È il parametro richiamato dall’art. 7, comma 3, lett. g), del D.M. n. 38/2013 per le violazioni fiscali e le morosità definitivamente accertate; il giudice ha ritenuto verosimile il riferimento normativo, nonostante il diniego richiamasse per refuso l’art. 50.
art. 48-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La soglia rilevante per le violazioni fiscali e le morosità è stata individuata in euro 5.000.
determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013
La distanza deve essere misurata tra gli assi degli ingressi, secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della strada; in presenza di più ingressi, si considera anche quello più prossimo all’altro locale.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare stabilisce “in ogni caso” una distanza minima per il rilascio di un titolo, tale distanza opera come condizione preclusiva assoluta e non può essere superata mediante la valorizzazione di ulteriori criteri discrezionali previsti dalla medesima disciplina.
- La mancanza di un distributore automatico presso la rivendita vicina non consente il rilascio del patentino quando la distanza dalla rivendita è pari o inferiore al limite minimo assoluto; tale elemento può rilevare soltanto nelle diverse ipotesi in cui la distanza superi il limite minimo ma rientri nelle fasce soggette a ulteriori condizioni.
- Ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione del provvedimento conclusivo non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché consenta di comprendere che le osservazioni sono state complessivamente esaminate e dia conto delle ragioni decisive della scelta amministrativa.
- La distanza tra un esercizio richiedente e una rivendita di tabacchi può essere determinata secondo il percorso pedonale più breve tra gli assi degli ingressi, applicando i criteri tecnici stabiliti dall’amministrazione; la contestazione della misurazione richiede allegazioni puntuali e una specifica prova dell’errore, non essendo sufficiente il mero contrasto con una perizia di parte.
- Il precedente rilascio o rinnovo di un titolo non determina un affidamento tutelabile alla sua reiterazione quando il titolo manca dei presupposti stabiliti dalla disciplina vigente.
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