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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38012/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati ex art. 189 cod. strada, commi 6 e 7 (omissione di soccorso e violazioni connesse). Il ricorrente deduceva: prescrizione dei reati maturata già il 7 marzo 2021 per assenza di cause di sospensione (sostiene che il rinvio d\'ufficio del 27/02/2017 non interrompeva la prescrizione dopo attività istruttoria); censurava la valutazione della prova, chiedendo di disconoscere l\'attendibilità della persona offesa (Micucci) per contraddizioni e per la modestia delle lesioni; chiedeva l\'assunzione della prova ex art. 507 c.p.p. (esame di due sacerdoti presenti) e l\'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il fatto risale al 7/9/2013 e che è maturato il termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (effetti penali). Sul piano del merito le doglianze del ricorrente sono state rigettate: la Corte ha confermato che la valutazione della credibilità e della dinamica è riservata al giudice di merito e che non sussisteva alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà; l\'assunzione di prova richiesta ex art. 507 c.p.p. è stata considerata non "assolutamente necessaria" poiché i frati erano giunti sul luogo non nell\'immediatezza e la loro audizione non appariva decisiva; l\'applicazione dell\'art. 131-bis è stata esclusa in ragione della consistenza dell\'omissione di soccorso e della lesione giudicata guaribile in sette giorni. I motivi civili sono stati rigettati (il ricorso è stato respinto ai fini civili).

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Norma relativa alla circolazione stradale e alle responsabilità in caso di sinistro; nel caso è stata richiamata nei commi che disciplinano l\'obbligo di fermarsi e l\'eventuale omissione di soccorso. La Corte non ha ritenuto applicabile alcuna attenuante che impedisse la responsabilità penale, ma il reato è stato estinto per prescrizione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l\'integrazione probatoria d\'ufficio: ammissibile solo se assolutamente necessaria ai fini del decidere. La Corte ha confermato che l\'esame dei frati non era assolutamente necessario perché non risultavano presenti nell\'immediatezza del fatto e la loro prova non era decisiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità; la Corte ha richiamato che la sua applicazione implica valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno; nel caso l\'omissione di soccorso e la lesione di 7 giorni hanno escluso la tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la pena (valutazione della personalità, modalità, grado di colpevolezza, entità del danno): richiamato come parametro per valutare la tenuità del fatto ai sensi dell\'art. 131-bis.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Corte di cassazione ai vizi di motivazione e di diritto senza permettere una riconsiderazione del materiale probatorio ove non siano emerse vizi logico-giuridici; la Corte ha applicato questo principio per rigettare i rilievi sulla valutazione delle prove di merito.

  • art. 129 cpv. cod. proc. pen.

    Riferimento alle cause di non punibilità; la Corte ha osservato che non risultava evidente il ricorrere di tali cause nel caso concreto e che la questione andava comunque esaminata solo per gli effetti civili.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è maturato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; ciò avviene indipendentemente dall\'esito delle altre questioni di merito.
  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e del diritto: non rivede autonomamente la valutazione del merito dei fatti e della credibilità delle prove, salvo che emergano vizi logico-giuridici, manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata.
  • La richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. richiede di dimostrare che la prova richiesta sia "assolutamente necessaria" e decisiva: senza questa prova di necessità, la richiesta può essere ex post respinta come non ammissibile.
  • L\'applicazione dell\'art. 131-bis (tenuità del fatto) comporta una valutazione complessiva e comparata di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno; si tratta di un giudizio di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • L\'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente l\'estinzione o l\'accoglimento delle eventuali pretese civili: le questioni civili possono essere decise separatamente (nel caso la Cassazione ha rigettato il ricorso ai fini civili).
  • Per contestare efficacemente la valutazione della prova in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito, non semplici alternative ricostruzioni dei fatti; chi impugna dovrebbe documentare contraddizioni chiare, temporalità incongruenti o omissioni motivazionali rilevanti.

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