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Sentenza

Sentenza n. 2018/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di revoca della tutela su auto non protetta, corrispondente al quarto livello di rischio, e sostituzione con vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione e vigilanza dinamica dedicata presso l’impresa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (testimone di giustizia)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante, testimone di giustizia e vittima di reiterati episodi estorsivi della criminalità organizzata, sottoposto dal 2011 a un dispositivo di protezione di quarto livello, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la rimodulazione della misura tutoria. In primo grado e in appello ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato gli episodi intimidatori più recenti, verificatisi a partire dal luglio 2020. In appello ha inoltre denunciato l’illogicità e l’irragionevolezza della decisione amministrativa, rilevando che l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire la proposta di revoca del quarto livello, nonostante la persistente esposizione a pericolo e, in particolare, l’episodio incendiario del 12 settembre 2024. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente esaminato la documentazione riservata depositata tardivamente dall’Amministrazione, contestandone l’ammissibilità per violazione dei termini processuali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile e disposto lo stralcio della documentazione riservata depositata dall’Amministrazione oltre i termini di cui agli artt. 73, comma 1, e 119, comma 1, c.p.a., in assenza di allegazioni sulle ragioni della tardività. Nel merito ha ritenuto infondato il rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare nuovamente tutti gli episodi storici già considerati nei precedenti aggiornamenti del dispositivo tutorio: nei riesami periodici l’attenzione deve concentrarsi sull’evoluzione e sull’attualità del rischio nell’ultimo arco temporale esaminato. Ha tuttavia accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione, poiché, con riferimento all’incendio del 12 settembre 2024, la documentazione non consentiva di verificare gli accertamenti svolti sull’individuazione dei responsabili e sulla matrice dell’episodio. La mera derubricazione dell’evento in danneggiamento seguito da incendio, fondata sulla sua entità materiale, non era sufficiente a escluderne la rilevanza intimidatoria e l’incidenza sul livello di rischio. Il Collegio ha quindi riformato la sentenza del TAR, annullato gli atti impugnati con i motivi aggiunti e fatto salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel riesercizio del potere. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 83/2002, convertito dalla l. n. 133/2002

    nell’espletamento dei compiti e nell’esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione [...] delle persone che [...] sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali

    Costituisce il fondamento del potere ministeriale di adottare misure di tutela e protezione nei confronti di persone esposte a pericoli o minacce, anche correlati alla criminalità organizzata.

  • art. 8 d.m. 28 maggio 2003

    Prevede la revisione periodica del livello di rischio e consente la conseguente rimodulazione o revoca delle misure di protezione, sulla base dell’evoluzione e dell’attualità del rischio.

  • art. 46 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante tra le disposizioni processuali asseritamente violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante tra le disposizioni processuali asseritamente violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito tardivo della documentazione amministrativa è stato dichiarato inammissibile, in assenza di ragioni idonee a giustificarne l’ammissibilità.

  • art. 87 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante tra le disposizioni processuali asseritamente violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 119, comma 1, c.p.a.

    Concorre a individuare il termine processuale oltre il quale il deposito documentale è tardivo e inammissibile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle misure di protezione personale, la valutazione amministrativa si articola nella raccolta e analisi delle informazioni rilevanti e nella successiva scelta discrezionale sull’an, sul quomodo, sulla durata, sulla modifica o sulla revoca della misura.
  • Il rispetto della procedura di raccolta e valutazione delle informazioni costituisce presupposto di legittimità della decisione amministrativa ed è soggetto al pieno sindacato del giudice amministrativo quanto alla completezza, esaustività e adeguatezza dell’istruttoria.
  • La scelta amministrativa relativa all’applicazione, rimodulazione o revoca di una misura di protezione è sindacabile entro i limiti della manifesta illogicità, incongruenza o irrazionalità e del travisamento dei fatti, verificati anche attraverso l’esame della motivazione.
  • Quando viene revocato o rimodulato, dopo un lungo periodo di applicazione continuativa, un sistema di protezione personale, l’Amministrazione deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa sulle ragioni per cui le minacce o i pericoli originari siano venuti meno o si siano attenuati e deve acquisire informazioni accurate e attendibili sulla loro permanenza.
  • La revisione periodica di una misura di protezione deve concentrarsi sull’evoluzione e sull’attualità del rischio nell’arco temporale oggetto del riesame; non è necessario ripercorrere nuovamente tutti gli episodi storici già conosciuti e considerati nei precedenti aggiornamenti.
  • La qualificazione formale o la derubricazione di un episodio criminoso in ragione della sua entità materiale non è di per sé sufficiente a escluderne la rilevanza intimidatoria: l’Amministrazione deve svolgere e documentare gli accertamenti necessari sulla matrice dell’episodio e sulla sua possibile incidenza sul livello di rischio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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