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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26720/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti universitari impiegati presso strutture ospedaliere chiedevano il riconoscimento del diritto all'indennità c.d. De Maria, prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e coordinata con la clausola di salvezza dell'art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005, sostenendo che dovessero applicarsi le previgenti tabelle di equiparazione economica, o comunque le tabelle anteriori alla revisione contrattuale, in coerenza con gli inquadramenti e le progressioni di carriera maturati. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che le posizioni giuridiche ed economiche vantate fossero state conseguite dopo l'entrata in vigore del CCNL 2002/2005 e quindi non rientrassero nella clausola di salvezza. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento e dei CCNL applicabili, oltre a vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale interpretato in modo erroneo la clausola di salvezza, facendo retroagire la nuova tabella e riferendo la verifica a una data non corretta; 2) violazione del giudicato, assumendo che il credito fosse già stato riconosciuto in sede monitoria tramite decreti ingiuntivi non opposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo conforme al proprio orientamento consolidato l'interpretazione dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 secondo cui ciò che rileva è la data di sottoscrizione del contratto collettivo, non quella di efficacia iniziale del periodo contrattuale, e che i diritti già entrati nel patrimonio del dipendente prima della sottoscrizione restano salvi anche se la formale equiparazione non era ancora stata ottenuta. Ne è derivato l'assorbimento del secondo motivo, relativo al giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, l. n. 200/1974

    Richiamato dai ricorrenti come parte del quadro normativo sull'equiparazione economica del personale universitario operante in strutture ospedaliere.

  • art. 31, d.P.R. n. 761/1979

    Norma posta a base della pretesa all'indennità c.d. De Maria e dell'equiparazione del trattamento economico.

  • D.M. 9 novembre 1982, tabella D

    Richiamato quale criterio previgente di corrispondenza/equiparazione economica da applicare ai rapporti interessati.

  • art. 51 CCNL comparto Università 1994/1997

    Richiamato dai ricorrenti nel complessivo quadro contrattuale applicabile.

  • art. 53 CCNL comparto Università 1998/2001

    Richiamato dai ricorrenti nel complessivo quadro contrattuale applicabile.

  • art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005

    La Corte lo interpreta come clausola di salvezza che conserva i diritti già acquisiti e garantisce, tramite assegno ad personam riassorbibile, le posizioni giuridiche ed economiche più favorevoli maturate prima della sottoscrizione del contratto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti decisioni conformi della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola di salvezza di un contratto collettivo, il momento decisivo non è l'inizio del periodo di efficacia del CCNL ma la data della sua sottoscrizione, se da essa dipende la salvaguardia dei diritti già maturati.
  • Se il diritto del lavoratore a un trattamento economico di maggior favore è già entrato nel suo patrimonio prima della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, esso resta tutelato anche quando l'amministrazione non abbia ancora formalmente provveduto all'equiparazione.
  • Una clausola contrattuale che garantisca la conservazione dei diritti acquisiti deve essere letta in senso sostanziale, valorizzando il maturarsi del diritto e non la sola formale attribuzione dell'inquadramento o della posizione economica.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché risolutivo della controversia, resta assorbito il motivo successivo che dipenda dall'esito del primo, come ad esempio quello fondato sul giudicato esterno o interno.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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