Sentenza del 21/04/2017 n. 10122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società una ripartizione non coerente del prezzo di acquisto di un immobile veneziano tra la società e il socio, rilevando valori unitari inferiori per le porzioni acquistate dalla società. Da tale ricostruzione erano stati determinati maggiori ricavi per gli anni 2005 e 2006; per il 2005 erano stati inoltre contestati ricavi derivanti dalla vendita di due immobili a prezzi inferiori ai valori OMI. Gli avvisi erano stati notificati anche ai soci ai fini IRPEF. I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, l'utilizzo dell'accertamento parziale, la qualificazione delle somme come maggiori ricavi anziché costi non inerenti, i criteri di ripartizione del prezzo, la motivazione degli avvisi, l'utilizzo dei valori OMI, l'applicazione dell'IVA e le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'accertamento parziale, chiarendo che esso può fondarsi anche su presunzioni e sul metodo induttivo e può riguardare anche deduzioni o agevolazioni non spettanti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti o della motivazione, mescolavano censure tra loro incompatibili oppure non trascrivevano gli avvisi di accertamento, impedendo il controllo di autosufficienza. È stata confermata la decisione dei giudici tributari di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 7.200 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 39 e 41-bis
l'accertamento parziale può operare anche quando risultino elementi "che consentono di stabilire (...) l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti"
L'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento ordinario e non un metodo autonomo; può essere fondato anche su presunzioni e sul metodo induttivo, persino in presenza di contabilità formalmente regolare.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 42
L'accertamento può utilizzare modalità induttive e la motivazione per relationem è ammissibile quando l'atto richiamato è allegato, è già conosciuto dal contribuente oppure il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti impositivi devono essere motivati e, in linea generale, gli atti richiamati devono essere allegati, salvo le deroghe previste dalla normativa tributaria e dalla giurisprudenza per gli atti già noti o il cui contenuto essenziale sia riportato.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13, 21, 54 e 56
Le disposizioni disciplinano la determinazione della base imponibile IVA, gli accertamenti e la motivazione degli avvisi; nel caso concreto le relative censure non sono state esaminate nel merito per carenza di autosufficienza.
D.L. n. 431 del 1993, art. 62-sexies
La disposizione è stata invocata con riferimento all'utilizzo dello scostamento dai valori OMI, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non era stato trascritto l'avviso di accertamento e non era quindi possibile verificare se l'Amministrazione si fosse basata esclusivamente sui valori OMI o anche su ulteriori elementi.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti"
Dopo la riforma del 2012, il ricorso per cassazione non consente di denunciare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria. Occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, realmente omesso dal giudice; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L'accertamento parziale può essere fondato anche su presunzioni e sul metodo induttivo; la contabilità formalmente regolare non impedisce di per sé l'accertamento.
- Quando operazioni immobiliari collegate coinvolgono una società e un socio, una significativa disparità nei valori unitari può giustificare una ricostruzione induttiva della corretta ripartizione dei prezzi e dei ricavi, se supportata da elementi coerenti.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice avrebbe dovuto preferire una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso criterio estimativo: occorre dimostrare l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo.
- I motivi di ricorso devono essere formulati in modo chiaro e omogeneo; la commistione tra violazione di legge, omessa pronuncia, nullità della sentenza e vizio motivazionale può determinare l'inammissibilità.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: se si contestano contenuto o motivazione dell'avviso di accertamento, è normalmente necessario riportarne le parti rilevanti, consentendo alla Corte di verificare direttamente la censura.
- I valori OMI non possono essere valutati in astratto senza conoscere il contenuto dell'accertamento; occorre verificare se siano stati usati da soli oppure insieme ad altri elementi presuntivi e documentali.
- La motivazione per relationem dell'avviso è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente, già notificato oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.
- Il rigetto dell'impugnazione da parte del giudice di merito può implicare il rigetto delle eccezioni incompatibili con tale esito, senza che vi sia necessariamente omessa pronuncia.
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