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Sentenza

Sentenza n. 4570/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202514756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’intervenuta fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente in quanto virtualmente soccombente: l’appuntamento era stato fissato oltre i termini di legge. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l’amministrazione ha attivato il procedimento oltre i termini di legge, può essere condannata alle spese benché la pretesa sia stata soddisfatta nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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