Cassazione Penale, Ordinanza n. 13235/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della Corte di appello, ma reiteravano argomentazioni già sottoposte al giudice di secondo grado e da questo motivatamente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo tre motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che l'etilometro utilizzato per l'accertamento non fosse regolarmente omologato; che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la deduzione difensiva sul cattivo funzionamento dell'apparecchio per l'alcoltest; e che fosse stato attribuito indebitamente valore probatorio al verbale di accertamento dello stato di ebbrezza, con conseguente carenza di prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. La Cassazione ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
individua il reato contestato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave della norma richiamata, quale oggetto della condanna confermata in appello.
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
la mancata specificità e il difetto di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata della sentenza impugnata: è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza evidenziare errori specifici di diritto o di fatto della decisione impugnata.
- La deduzione generica di carenze o illogicità della motivazione non è sufficiente in cassazione se non è accompagnata da un effettivo confronto con il ragionamento del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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