Cassazione Civile, Ordinanza n. 04335/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente sanitario ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso una precedente decisione resa in sede di ottemperanza. La vicenda nasce da una contestazione sulle tariffe sanitarie applicate dalla Regione Lazio per l'anno 2010: l'ente sosteneva che il decreto regionale del 2010 fosse illegittimamente penalizzante e che, dopo l'annullamento di tale decreto, l'ottemperanza al giudicato dovesse avvenire applicando tariffe precedenti. Successivamente la Regione aveva invocato un decreto commissariale sopravvenuto del 2012 come atto idoneo a dare esecuzione al giudicato. In sede di ottemperanza furono svolte istruttorie e acquisizioni di dati presso strutture analoghe, per verificare la congruità della tariffa. Il ricorrente, in revocazione, aveva denunciato errori di fatto del Consiglio di Stato: in particolare, l'erronea indicazione dell'importo della tariffa del decreto del 2012 e l'omessa considerazione di rilevanti costi emersi dalle risposte al questionario. Con il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale e la violazione degli artt. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe negato la revocazione assumendo, in modo erroneo, che le doglianze riguardassero valutazioni di merito e non errori fattuali percettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma piuttosto il modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato il proprio potere, negando in concreto la sussistenza di un errore revocatorio. Secondo la Corte, non vi era un arretramento della giurisdizione, perché il Consiglio di Stato non aveva affermato che l'errore di fatto non fosse mai deducibile in revocazione, ma aveva soltanto escluso che nella specie ricorresse un errore percettivo, qualificando le doglianze come contestazioni sulla valutazione dell'idoneità e congruità dei dati istruttori. Trattandosi dunque di critica a errores in procedendo o in iudicando e non a un difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. non era proponibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per denunciare errors in procedendo o in iudicando
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio rileva solo se consiste in una falsa percezione di un dato di fatto, non nella valutazione del materiale istruttorio
art. 106 c.p.a.
si conferma che l'errore di fatto può essere fatto valere in revocazione anche davanti al giudice amministrativo, senza che ciò comporti arretramento della giurisdizione
art. 362 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo solo nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto quando si denunci un difetto di giurisdizione in senso esterno; non è invece consentito far valere il cattivo esercizio della giurisdizione o errori di merito/processuali.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione o supposizione di un fatto storico decisivo e non può essere confuso con la contestazione della valutazione compiuta dal giudice sugli elementi istruttori acquisiti.
- La deduzione che il giudice amministrativo abbia escluso, in concreto, la sussistenza dell'errore revocatorio non integra di per sé un arretramento della giurisdizione, perché non implica negazione in astratto del potere di conoscere della revocazione.
- Quando la censura riguarda la congruità, l'adeguatezza o la ragionevolezza di una determinazione amministrativa o dell'istruttoria che la sorregge, la controversia attiene al merito della valutazione giudiziale e non ai limiti esterni della giurisdizione.
- In sede di revocazione, il sindacato sulla percezione del fatto resta distinto dal sindacato sulla ponderazione e sull'apprezzamento dei dati acquisiti: solo il primo è riconducibile all'errore revocatorio.
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