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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02529/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rientrante nei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano resa all'esito di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: il ricorrente ha infatti contestato la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascrittogli e l'asserita insufficienza della motivazione sul punto, senza dedurre questioni attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato come base della sentenza di applicazione della pena oggetto di ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammissibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51

    La disciplina restrittiva dell'impugnazione si applica dal 3 agosto 2017 alle richieste di applicazione della pena formulate successivamente a tale data.

  • art. 448 c.p.p.

    È il riferimento sistematico della disciplina dell'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi precluse censure sul merito della responsabilità o sulla motivazione relativa agli elementi costitutivi del reato.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce doglianze estranee ai motivi tipizzati dalla legge, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle censure.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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