Sentenza n. 393/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 143/2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente o altro strumento equipollente. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una nota attestando che Sogei S.p.A., gestore del servizio, aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione né svolto ulteriori attività processuali. Il Ministero aveva inoltre chiesto la riunione del giudizio con altri procedimenti analoghi, istanza ritenuta priva di utilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione, ritenendola inutilmente dilatoria e pregiudizievole per la speditezza del procedimento. Ha poi ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta esecuzione, la dichiarazione circostanziata del Ministero, considerata attendibile in quanto proveniente da un’amministrazione statale e non contestata dalla ricorrente. Poiché l’accredito dell’importo nel borsellino elettronico aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il tardivo adempimento ha comportato l’applicazione della soccombenza virtuale: il Ministero è stato condannato a rimborsare euro 500,00, oltre oneri e accessori, per una parte delle spese di lite, mentre la restante parte è stata compensata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio.
art. 74 c.p.a.
È richiamato per motivare il rigetto dell’istanza di riunione, sulla base di considerazioni già espresse in precedenti sentenze della Sezione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione attributiva del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una dichiarazione circostanziata dell’amministrazione, proveniente da un’amministrazione statale e non specificamente contestata dalla parte ricorrente, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
- La riunione di giudizi connessi può essere negata quando non apporta un’effettiva utilità alla decisione e rischia di pregiudicare la speditezza dei procedimenti.
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