Cassazione Penale, Sentenza n. 47252/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gagliardi impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 18/10/2023 di proroga biennale dell'applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Denunciava carenze istruttorie, mancata attualizzazione della pericolosità, errata valorizzazione di elementi probatori (tra cui dichiarazioni di collaboratori e due colloqui con la moglie non acquisiti), omissione del confronto con produzioni difensive e con atti del processo "Old generation", e sosteneva che il lungo periodo di detenzione, l'assenza di trattenimenti della corrispondenza e la presunta dissociazione dimostravano la perdita dei presupposti per la proroga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha compiutamente valutato le informazioni investigative e processuali (informative della DDA, carabinieri, dichiarazioni di collaboratori, minacce del 2022 riferite con soprannome) e ha motivato adeguatamente la persistenza della capacità di Gagliardi di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e la conseguente pericolosità sociale. La Corte ha richiamato il corretto parametro di giudizio per la proroga: non è richiesta certezza della continuità dell'affiliazione, bensì la ragionevole probabilità della persistenza dei contatti, valutata sulla base dei criteri del comma 2-bis dell'art. 41-bis. Ha inoltre escluso l'obbligo del Tribunale di acquisire documenti non specificamente indicati dalla difesa e ha ricordato il limite di censura sulle motivazioni previsto dall'art. 41-bis, comma 2-sexies (il vizio di motivazione è in larga parte inammissibile). Conseguentemente il provvedimento di proroga del regime differenziato è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975)
art. 41-bis della legge 26 luglio 1975
Regola l'applicazione e la proroga del regime detentivo differenziato per detenuti legati a organizzazioni mafiose; per la proroga è sufficiente la valutazione della ragionevole probabilità che il condannato possa mantenere contatti con l'associazione, attraverso parametri elencati dal comma 2-bis (profilo criminale, ruolo nel sodalizio, operatività del clan, eventuali nuove incriminazioni). Il decorso del tempo non è di per sé risolutivo; la prova non richiede certezza ma probabilità ragionevole.
legge 15 luglio 2009, n. 94 (modifica art. 41-bis)
art. 2 legge 15 luglio 2009, n. 94
Ha introdotto/modificato i criteri per la proroga del 41-bis (comma 2-bis) e disciplina l'accertamento della persistenza dei presupposti originari; la Corte sottolinea che la proroga può fondarsi sulla persistenza dei presupposti del primo decreto, valutata con i parametri previsti.
art. 41-bis, comma 2-bis e comma 2-sexies, Ord. pen.
comma 2-bis e comma 2-sexies dell'art. 41-bis
Comma 2-bis: elenca i criteri/parametri da considerare per verificare la persistenza dei presupposti della misura (profilo, ruolo, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni). Comma 2-sexies: limita la censura sulla motivazione nell'impugnazione dei provvedimenti 41-bis, rendendo più difficoltosa la censura per vizio di motivazione.
art. 125 e 666 cod. proc. pen.
artt. 125 e 666 cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
Sono norme del processo penale richiamate dal ricorrente per dedurre vizi procedurali/istruttori; la Corte ha ritenuto che le acquisizioni richieste dalla difesa fossero o già presenti negli atti o non specificamente indicate, per cui l'omissione non è stata considerata illegittima.
art. 27 Cost.
art. 27 Cost. (citato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente in relazione a principi di rieducazione e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto compatibile l'assetto normativo del 41-bis con la Costituzione nei termini esaminati.
art. 6 CEDU
art. 6 CEDU (citato dal ricorrente)
Richiamato in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che il procedimento di verifica della proroga non implichi violazioni delle garanzie in senso da ritenere illegittima la misura applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- Per la proroga del regime 41-bis non è richiesta la prova certa della permanenza dell'affiliazione: è sufficiente la ragionevole probabilità che il detenuto possa mantenere contatti con l'organizzazione, valutata sui parametri del comma 2-bis (profilo criminale, ruolo, operatività del clan, nuove incriminazioni).
- Il solo decorso del tempo in carcere o l'assenza di nuove condanne non sono elementi sufficienti, di per sé, a dimostrare la sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale.
- La difesa che chiede acquisizioni istruttorie deve indicare con precisione la rilevanza probatoria degli atti proposti; il giudice può ritenere superflue acquisizioni quando gli atti utili risultino già dagli atti processuali o quando le richieste non siano specifiche.
- Le informazioni investigative, le note della DDA, le indagini e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e non contraddette da elementi concreti e specifici, possono legittimamente concorrere a fondare la valutazione sulla persistenza del pericolo.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti 41-bis è limitato: il vizio di motivazione è in larga parte precluso ex comma 2-sexies, e la Corte controlla principalmente l'esistenza e la non apparente falsità della motivazione e la corretta applicazione della legge.
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