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Sentenza

Sentenza n. 2649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. II, 9 settembre 2024 n.940, che ha respinto il ricorso n. 115/2024 R.G. proposto per l’annullamento: del provvedimento senza data, ma trasmesso il 13 dicembre 2023, con il quale il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Alessandria ha annullato d'ufficio il permesso di costruire 27 luglio 2023 n. 150 rilasciato alla Sogegross S.p.a. per la realizzazione di un fabbricato destinato a deposito e ad esercizio commerciale di vendita all’ingrosso in via Piave ad Alessandria;.

Giustizia amministrativa202501972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sogegross ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e delle disposizioni statali, regionali, di pianificazione di bacino e urbanistiche concernenti il rischio idraulico. Secondo l’appellante, l’Allegato 1 alla DGR Piemonte 28 dicembre 2022 n. 27-6373, che imponeva un tirante idrico inferiore a 30 cm, non sarebbe stato immediatamente vincolante, poiché il termine di 36 mesi previsto dalla delibera per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali non era ancora decorso. In secondo luogo, anche ammettendo l’efficacia immediata del limite, l’appellante ha sostenuto che il progetto rispettasse la prescrizione, dovendo il tirante essere calcolato rispetto al piano di calpestio del fabbricato e non rispetto alla quota naturale del terreno. Ha inoltre negato di avere indotto in errore il Comune, affermando che le relazioni tecniche avrebbero indicato correttamente i dati idraulici rilevanti. La società Alessandria 2000 S.r.l. e il promotore dell’iniziativa edilizia sono intervenuti ad adiuvandum, sostenendo i motivi dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’area, collocata in fascia fluviale C a tergo del limite di progetto della fascia B e priva di adeguate difese idrauliche, fosse soggetta alla disciplina applicabile alla fascia B ai sensi dell’art. 31, comma 5, NTA del PAI e dell’art. 51 NTA del PRG comunale. La DGR Piemonte n. 27-6373 del 2022 è stata qualificata come atto di attuazione del piano di bacino ai sensi dell’art. 65, comma 6, d.lgs. 152/2006. Il termine di 36 mesi riguarda esclusivamente l’approvazione della variante urbanistica comunale di adeguamento al PAI e al PGRA, non l’efficacia dei nuovi criteri di valutazione del rischio idraulico contenuti nell’Allegato 1 alla delibera, i quali sostituiscono i precedenti criteri e sono immediatamente applicabili senza ulteriore recepimento urbanistico. Tra tali criteri rientra il limite del tirante idrico inferiore a 30 cm. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla stessa parte evidenziava una quota topografica del terreno di 91,40 m s.l.m. e una quota della superficie idrica di 93,88 m s.l.m., con una differenza di 2,48 m, superiore al limite consentito. Il tirante deve essere parametrato alla quota naturale del terreno, poiché il piano di calpestio è il risultato dell’intervento edilizio e la verifica del rischio idraulico costituisce un presupposto logico e procedimentale anteriore alla valutazione di compatibilità del progetto. È stata quindi confermata la legittimità dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire. Le società Sogegross e Alessandria 2000 sono state condannate in solido al pagamento di 8.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata con riferimento alla legittimità dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire; il giudice conferma il provvedimento comunale, ritenendo sussistente l’illegittimità del titolo per violazione della disciplina sul rischio idraulico.

  • art. 65, commi 4 e 6, d.lgs. 152/2006

    Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

    Il comma 6 consente l’adozione di disposizioni regionali attuative del piano di bacino. La DGR Piemonte n. 27-6373 del 2022 è stata ritenuta attuativa del piano e, nella parte relativa ai nuovi criteri di rischio idraulico, immediatamente applicabile.

  • art. 31, comma 5, NTA del PAI

    La disciplina delle aree in fascia B è estesa alle aree in fascia C poste a tergo del limite di progetto della fascia B, in assenza di adeguate difese idrauliche.

  • art. 51 NTA del PRG del Comune di Alessandria

    Alle aree in Fascia C si intendono estese le norme della fascia B fino al completamento delle opere di difesa idraulica e/o riassetto territoriale.

    La norma urbanistica comunale recepisce l’estensione della disciplina della fascia B alle aree in fascia C e rinvia all’art. 31, comma 5, delle NTA del PAI.

  • DGR Piemonte 28 dicembre 2022 n. 27-6373, Allegato 1

    L’Allegato 1 introduce criteri di valutazione del rischio idraulico, tra cui il requisito di un tirante idrico inferiore a 30 cm rispetto al piano di campagna e una velocità di deflusso inferiore a 0,60 m/sec. Tali criteri sono immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriore recepimento negli strumenti urbanistici.

  • art. 9-bis l. reg. Piemonte 56/1977

    È richiamato nel quadro della disciplina regionale di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e al PGRA; il termine di 36 mesi non sospende l’immediata applicabilità dei nuovi criteri regionali di valutazione del rischio idraulico.

Massime di principio

  • Quando una delibera regionale adottata in attuazione di un piano di bacino introduce nuovi criteri tecnici di valutazione del rischio idraulico, tali criteri possono essere immediatamente applicabili ai procedimenti edilizi se la delibera non ne differisce espressamente l’efficacia.
  • Il termine previsto per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali riguarda l’approvazione della variante di recepimento e non impedisce, di per sé, l’applicazione immediata dei criteri tecnici regionali già posti direttamente a disciplina attuativa del piano di bacino.
  • Nella verifica del tirante idrico richiesto per la compatibilità di un intervento edilizio in area esondabile, il livello dell’acqua deve essere parametrato alla quota naturale del terreno o piano di campagna, non al piano di calpestio progettato, poiché quest’ultimo è il risultato dell’intervento e non può costituire il parametro per valutare il rischio che ne condiziona l’ammissibilità.
  • La verifica del rischio idraulico costituisce un presupposto logico e procedimentale anteriore alla valutazione della compatibilità del progetto edilizio; il rispetto della quota di sicurezza del fabbricato non sostituisce la verifica del tirante idrico rispetto allo stato naturale dei luoghi.
  • Il raffronto tra dati tecnici contenuti nelle relazioni prodotte dal privato può dimostrare il mancato rispetto della disciplina idraulica; in applicazione del principio di autoresponsabilità, il titolare del titolo edilizio non può imputare all’amministrazione l’accertamento fondato sui dati tecnici da lui stesso forniti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiAcque e demanio idrico
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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