Sentenza n. 638/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto di “sospensione disciplinare dall'impiego di mesi 6 (sei)”, adottato dal Direttore Generale, N. -OMISSIS- datato 01-02-2023, avente per oggetto il provvedimento di “sospensione disciplinare dall'impiego” di mesi 6 (sei), ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010; - di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all'adozione e/o formazione del provvedimento impugnato in via principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi, adottata ai sensi dell'art. 1357, lettera a), d.lgs. n. 66/2010
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per sei mesi, irrogata in relazione a condotte di natura sessuale accertate in sede penale con sentenza definitiva di condanna. Ha dedotto la violazione degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, l'erronea interpretazione della disciplina, eccesso di potere per sviamento, difetto e insufficienza dell'istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 97 Cost. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente riavviato il procedimento disciplinare sulla base della sola conoscenza del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, acquisito il 14 giugno 2022, anziché attendere il deposito e la conoscenza integrale della sentenza, avvenuti il 5 dicembre 2022. Ha richiamato, a sostegno della propria tesi, l'art. 1393, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare e il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022. È stata inoltre esaminata un'eccezione relativa alla tardività della memoria di replica del ricorrente, depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione del ricorrente volta a contestare l'ammissibilità della memoria di replica dell'Avvocatura dello Stato, ritenendo che essa costituisse replica alla memoria difensiva del ricorrente. Ha invece dichiarato tardiva e quindi inammissibile la memoria di replica del ricorrente, perché depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, secondo l'interpretazione degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 e il principio dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2022 nel senso che la conoscenza integrale della sentenza penale definitiva individua il termine entro il quale l'Amministrazione deve avviare o riaprire il procedimento disciplinare, ma non impedisce all'Amministrazione di procedere prima, qualora disponga già di tutti gli elementi necessari. Il principio dell'Adunanza plenaria, concernente la decorrenza del termine nel caso di giudicati parziali e la necessità della conoscenza integrale della sentenza ai fini del dies a quo, non è stato ritenuto applicabile nel senso prospettato dal ricorrente, ossia come divieto assoluto di riavviare il procedimento sulla base del dispositivo. Nel caso concreto, il dispositivo della Cassazione attestava il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza d'appello, che a sua volta aveva confermato la condanna di primo grado per tutti i fatti rilevanti. La conoscenza integrale della sentenza non avrebbe quindi apportato elementi ulteriori né modificato l'esito disciplinare. Il TAR ha escluso sia la violazione dei termini di riavvio sia il difetto di istruttoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1357, lettera a), d.lgs. n. 66/2010
Costituisce la base normativa del provvedimento di sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi.
art. 1392, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale disposizione regolatrice dell'avvio o della ripresa del procedimento disciplinare nei confronti del personale militare in relazione a fatti oggetto di procedimento penale.
art. 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010
“il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura”
La conoscenza integrale della sentenza individua il dies a quo del termine di novanta giorni per l'avvio o la riapertura; la norma non è stata interpretata come impedimento a un avvio o riavvio anticipato quando l'Amministrazione disponga già degli elementi necessari.
art. 1355, comma 4, d.lgs. n. 66/2010
“se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”
È richiamato dall'Adunanza plenaria per evidenziare l'esigenza di una valutazione complessiva delle trasgressioni; il TAR ha ritenuto tale profilo non decisivo nel caso concreto, relativo a un unico esito penale complessivo già conosciuto nel suo contenuto essenziale.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie e delle repliche; la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è stata ritenuta tardiva.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
È stato applicato, insieme all'art. 73 c.p.a., per ritenere tardivo il deposito telematico effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
art. 97, comma 2, Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione al principio di imparzialità, ma il TAR non ha ravvisato violazioni dell'imparzialità o dell'istruttoria amministrativa.
Massime di principio
- L'art. 1393, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 individua, nella conoscenza integrale della sentenza penale definitiva, il dies a quo del termine entro il quale l'Amministrazione deve avviare o riaprire il procedimento disciplinare; tale previsione non vieta tuttavia all'Amministrazione di avviare o riprendere il procedimento prima di tale momento, quando disponga già di tutti gli elementi necessari per una valutazione completa dei fatti e dell'esito penale.
- Il principio dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2022, secondo cui la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale e non può ridursi al dispositivo o a estratti, opera per stabilire il termine massimo di decorrenza dell'azione disciplinare, in particolare quando vi siano giudicati parziali, e non comporta necessariamente un divieto di procedere sulla base del dispositivo quando l'Amministrazione abbia già acquisito tutti gli elementi rilevanti.
- Quando il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione rigetta il ricorso e conferma una pronuncia d'appello che aveva già confermato la condanna di primo grado per tutti i fatti rilevanti disciplinarmente, la successiva acquisizione della motivazione integrale non impone di per sé la rinnovazione o l'annullamento del procedimento disciplinare, se non sono individuati elementi ulteriori potenzialmente idonei a modificarne l'esito.
- La sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale è funzionale a garantire una valutazione completa e non frettolosa dei fatti, ma non può essere interpretata come obbligo per l'Amministrazione di attendere sempre il deposito della motivazione integrale quando il dispositivo, coordinato con le precedenti pronunce penali, rende già conoscibile in modo sufficiente l'esito complessivo del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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