Ordinanza n. 225/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 1604/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1604/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado, nonché gli atti amministrativi oggetto di tale ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Hanno dedotto questioni di merito e di rito ritenute dal giudice peculiari e complesse, includendo il tema della compatibilità degli atti impugnati con il diritto dell’Unione europea. Nella prospettiva cautelare, è stato evidenziato che l’impresa privata intendeva svolgere l’attività mediante la realizzazione del solo campo boe, senza realizzare il pontile galleggiante né il basamento in calcestruzzo sull’arenile. È stato inoltre richiamato il provvedimento comunale che aveva dichiarato non idoneo alla balneazione il tratto di mare di Porto delle Genti, in attuazione del decreto dirigenziale regionale relativo alla stagione balneare 2026.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che le questioni dedotte, comprese quelle processuali e quelle concernenti la compatibilità con il diritto dell’Unione europea, richiedono un adeguato approfondimento nel giudizio di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha privilegiato l’esigenza di consentire temporaneamente lo svolgimento dell’attività dell’impresa, considerato che essa aveva dichiarato di voler realizzare soltanto un campo boe e che il tratto di mare interessato era stato dichiarato non idoneo alla balneazione dal Comune in dipendenza di un decreto regionale non apparso, allo stato, imminente oggetto di revoca o modifica. Il giudice ha precisato di non poter considerare i riferimenti a documenti e provvedimenti non ritualmente prodotti in giudizio. È stata quindi sospesa l’esecutività della sentenza appellata e limitata l’efficacia degli atti impugnati al solo fine di consentire la realizzazione e gestione del campo boe sino al 30 settembre 2026, senza anticipare alcuna valutazione sul merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito sarà fissato con successivo decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 5 d.lgs. 116/2008
Richiamato quale disposizione in base alla quale il Comune ha dichiarato non idonee alla balneazione le zone interessate per la stagione 2026.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni di rito e di merito presentano peculiare complessità e richiedono un adeguato approfondimento, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza appellata senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Il bilanciamento cautelare può privilegiare la prosecuzione temporanea dell’attività economica quando questa sia stata concretamente ridimensionata dall’operatore rispetto alle opere originariamente controverse e la misura sia limitata nel tempo e nell’oggetto.
- Il giudice cautelare non può fondare la propria valutazione su documenti o provvedimenti richiamati oralmente dalle parti ma non ritualmente prodotti nel processo.
- La sospensione cautelare può essere accompagnata dalla limitazione dell’efficacia degli atti amministrativi al solo segmento dell’attività ritenuto necessario a mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
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