Cassazione Penale, Sentenza n. 31926/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a due motivi: vizio di motivazione per non avere il Tribunale di sorveglianza tenuto conto del profondo radicamento del ricorrente in Italia e per avere ritenuto, contrariamente al vero, l'esistenza di un carico di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse: dalla consultazione del SIDET è emerso che il ricorrente è stato scarcerato il 6 ottobre 2022 per avvenuta espiazione della pena, condizione che rende ineseguibile il provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (che richiede che lo straniero sia detenuto e debba ancora scontare una pena). Perciò l'interesse dell'impugnante a ottenere una decisione favorevole è venuto meno e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità non è stata considerata soccombenza: non sono state imposte spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286
provvedimento che presuppone che lo straniero sia detenuto e debba scontare una pena detentiva, anche residua
La norma è stata interpretata come condizione di applicabilità dell'espulsione alternativa alla detenzione: se il soggetto non è più detenuto (pena espiata), il provvedimento non è più eseguibile
art. 59, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata quale disposizione normativa che determina l'inammissibilità del gravame in presenza di carenza d'interesse sopravvenuta
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il concetto di interesse ad impugnare come requisito soggettivo dell'azione, valutato secondo una prospettiva utilitaristica (rimozione di uno svantaggio o conseguimento di un vantaggio), che deve sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: es. Marinaj e pronunce successive)
Conferma il principio della 'carenza d'interesse sopravvenuta': se l'interesse all'impugnazione viene meno per mutazione della situazione di fatto o di diritto intervenuta dopo il deposito del ricorso, il giudizio di merito è precluso e il ricorso va dichiarato inammissibile
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è requisito sostanziale: deve esistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; la sua assenza determina inammissibilità.
- Se il provvedimento impugnato è reso inefficace da un fatto sopravvenuto (es. scarcerazione e completa espiazione della pena), l'impugnante perde l'interesse a ottenere l'annullamento e il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- L'espulsione come misura alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5 d.lgs. 286/1998) presuppone l'esistenza di detenzione o pena residua; la cessazione di tale condizione ne impedisce l'esecuzione.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie nei confronti del ricorrente.
- In situazioni simili è importante verificare tempestivamente lo status detentivo e, se rilevante, attivare rimedi amministrativi o giurisdizionali prima che sopravvengano eventi che rendano l'impugnazione inutile; inoltre, la prova del radicamento o della non pericolosità va comunque raccolta e documentata tempestivamente affinché possa essere valutata se l'interesse permane.
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