Sentenza n. 158/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 8599/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 11/12/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 2565/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 15/12/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo utilizzabile il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio fosse ormai decorso, il TAR ha precisato che l'Amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento o all'allocazione delle somme e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'inerzia amministrativa non può impedire l'attuazione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine congruo, verificato il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile nel giudizio di ottemperanza quando sia funzionale a garantire l'effettività dell'ordine di esecuzione in caso di persistente inerzia amministrativa.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente: la sua concessione richiede una valutazione di equità e proporzionalità riferita alle circostanze concrete del caso.
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