Cassazione Penale, Ordinanza n. 34405/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto pluriaggravato e porto ingiustificato di coltello, con pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non integrasse il furto consumato ma, al più, il tentativo ex art. 56 c.p., perché il soggetto era stato bloccato poco dopo l'impossessamento e sotto osservazione delle forze dell'ordine. La censura mirava quindi a riqualificare il fatto nella forma tentata del furto e a contestare la sussistenza della consumazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla qualificazione del furto, affermando che il reato si consuma quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per un tempo brevissimo, e ciò indipendentemente dall'osservazione a distanza da parte della polizia giudiziaria. Ha inoltre rilevato che il motivo era generico, perché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo, ma la Corte ribadisce che, se l'agente ha conseguito la piena disponibilità del bene, il furto è consumato e non tentato.
art. 624 c.p.
La decisione concerne la consumazione del furto, ritenuto perfezionato quando la refurtiva entra nella sfera di autonoma disponibilità dell'agente.
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l'agente ottiene la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un lasso di tempo breve; non è necessario un prolungato dominio del bene.
- La mera osservazione a distanza dell'autore da parte della polizia giudiziaria non impedisce la consumazione del furto, se l'impossessamento si è già perfezionato prima dell'intervento.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è generico il motivo che si limiti a riproporre in cassazione le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La qualificazione tra tentativo e consumazione del furto va operata in base al criterio dell'effettivo conseguimento del potere di fatto sulla refurtiva, non in base al solo rapido arresto dell'agente o alla presenza di forze dell'ordine sul posto.
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