Sentenza n. 2734/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta da Anas S.p.A. e finalizzata all’affidamento dell’Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale Anas - 2024, suddiviso in n. 13 lotti, nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura, per il Lotto 11, alla Pagano S.p.A., anziché aggiudicare la procedura all’odierno ricorrente ed in particolare: - della determina prot. n. 0611800 dell’8.7.2025, a mezzo della quale Anas ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto controverso, Lotto 11, alla Pagano S.p.A.; - della nota di pari data recante comunicazione di aggiudicazione; - della proposta di aggiudicazione in favore di Pagano S.p.A. di cui al verbale di seduta riservata rep. n. 15956 del 7.7.2025; - di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata, ed in particolare del verbale di seduta riservata rep. 15546 del 14.11.2024 di apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dei verbali di seduta riservata rep. 15698 del 12.2.2025, rep. 15765 del 18.3.2025, rep. 15778 del 24.3.2025 di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, del verbale di seduta riservata rep. 15783 del 27.3.2025 relativo alla apertura delle offerte economiche, del verbale di seduta riservata rep. n. 15853 del 28.4.2025 recante verifica documentazione amministrativa dei primi due concorrenti graduati; - ove occorra, dei chiarimenti resi da ANAS in merito alla legge di gara; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente; CON RICHIESTA - di subentro dell’odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 11 dell’accordo quadro quadriennale Anas 2024 per la manutenzione degli impianti tecnologici, disposta in favore dell’operatore economico primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato nel Lotto 11, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 104 e 108 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e della par condicio, nonché nullità o indeterminatezza dei contratti di avvalimento premiale utilizzati dall’aggiudicataria per ottenere il punteggio relativo al criterio B.4.1 sulle certificazioni specialistiche del personale. In particolare, ha contestato la previsione di un compenso minimo e del rimborso dei costi delle risorse eventualmente impiegate, da definire mediante accordi successivi, la mancata produzione di dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai singoli lavoratori e la configurabilità di un distacco illecito di manodopera ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 276/2003. Con il secondo motivo ha contestato la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati dall’aggiudicataria, pari a 180.000 euro, sostenendo che avrebbero dovuto essere calcolati mediante coefficienti ITACA più elevati e che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa o sottoposta a verifica di anomalia ai sensi degli artt. 108, comma 9, e 110 del d.lgs. 36/2023. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di accoglimento, il subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia, o in subordine il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto validi e sufficientemente determinati i contratti di avvalimento premiale. In un accordo quadro, caratterizzato dall’incertezza circa quantità e tempi delle prestazioni applicative, è compatibile con l’art. 104 d.lgs. 36/2023 prevedere che i costi delle risorse eventualmente impiegate siano definiti successivamente, purché l’impegno a mettere a disposizione il requisito sia assunto in modo vincolante. Nel caso concreto i contratti prevedevano l’obbligo incondizionato dell’ausiliaria, la disponibilità di mezzi, risorse e know-how e la responsabilità solidale verso Anas. Non era necessaria l’indicazione numerica rigida del personale o delle relative qualifiche, essendo sufficiente la previsione delle funzioni e dei parametri per quantificare le risorse. È stata inoltre esclusa la necessità di dichiarazioni individuali dei dipendenti, poiché le risorse erano dipendenti delle imprese ausiliarie e la disponibilità era garantita dalle ausiliarie stesse, quali datori di lavoro e titolari dell’organizzazione aziendale. Il TAR ha escluso anche la configurabilità di un distacco illecito: l’avvalimento premiale comporta il prestito di una capacità tecnica e organizzativa complessiva e non una mera fornitura di manodopera; le risorse restano inserite nell’organizzazione dell’ausiliaria e le limitazioni proprie del distacco lavoristico non sono automaticamente applicabili. Quanto al secondo motivo, il disciplinare individuava nel coefficiente OTSA potenziale 0,0045 il parametro rilevante per l’anomalia degli oneri aziendali di sicurezza. Poiché l’importo dichiarato, pari a 180.000 euro, superava tale soglia, non sussisteva il presupposto per l’attivazione automatica della verifica di congruità. Neppure ricorrevano elementi specifici tali da imporre una verifica facoltativa, essendo l’offerta coerente con il parametro previsto dalla lex specialis. La valutazione sull’anomalia è stata ricondotta alla discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non ravvisata nel caso concreto. Il consorzio ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.500 euro in favore di Anas e 2.500 euro in favore dell’aggiudicataria, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento dell’accordo quadro.
art. 104 d.lgs. 36/2023
L’avvalimento premiale è valido quando l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione il requisito e le relative risorse è vincolante e sufficientemente determinato o determinabile; nell’accordo quadro non è necessaria la quantificazione rigida ed ex ante delle risorse la cui utilizzazione dipende dai successivi contratti applicativi.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Richiede l’indicazione nell’offerta degli oneri aziendali della sicurezza; la verifica della loro congruità deve essere valutata secondo i parametri stabiliti dalla lex specialis.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia dell’offerta non è necessaria quando non ricorre la soglia prevista dalla disciplina di gara, salvo la presenza di elementi specifici che impongano una verifica facoltativa.
art. 30 d.lgs. 276/2003
La disciplina del distacco non è automaticamente applicabile all’avvalimento premiale, che non si identifica con una mera fornitura di manodopera.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati dal ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, domande rimaste assorbite dal rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nei contratti di avvalimento premiale relativi a un accordo quadro, l’incertezza fisiologica circa quantità e tempi delle prestazioni applicative consente di determinare successivamente i costi delle risorse eventualmente impiegate, purché l’obbligo dell’ausiliaria di mettere a disposizione il requisito sia assunto in modo vincolante e siano individuabili le funzioni e i criteri di quantificazione delle risorse.
- L’oggetto dell’avvalimento operativo può essere determinato o determinabile senza la rigida indicazione numerica dei mezzi o del personale e senza l’esatta specificazione delle qualifiche individuali, quando il complessivo assetto contrattuale consenta di individuare le funzioni dell’ausiliaria e i parametri per la concreta messa a disposizione delle risorse.
- Quando le risorse oggetto dell’avvalimento sono dipendenti dell’impresa ausiliaria, la disponibilità verso la stazione appaltante è assicurata dall’ausiliaria mediante il contratto di avvalimento e la relativa responsabilità solidale; non è necessaria un’ulteriore dichiarazione individuale sottoscritta da ciascun dipendente, salvo diversa previsione della lex specialis.
- L’avvalimento premiale, in quanto prestito di una capacità tecnica e organizzativa complessiva, non coincide con una mera somministrazione o con un distacco illecito di manodopera; la sua validità va verificata principalmente alla luce della disciplina dei contratti pubblici e della lex specialis.
- La verifica automatica della congruità degli oneri aziendali per la sicurezza deve essere effettuata sulla base della soglia o del coefficiente stabilito dalla lex specialis; se l’importo offerto supera tale parametro, l’amministrazione non è tenuta ad avviare il subprocedimento, salvo la presenza di elementi specifici che rendano necessaria una verifica facoltativa.
- La valutazione sull’anomalia dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, tali da rendere evidente l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
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